Sentenza n. 3023/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione RAI nella seduta del 19.12.2024 - nell'ambito della gara di appalto per l'affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo... (Gara n. 9159903)” - nella parte in cui veniva approvata l'aggiudicazione al RTI Urbe Vigilanza S.p.a. del lotto 4 “Servizi di vigilanza armata e controllo presso gli insediamenti delle Sedi regionali RAI Area Centro CIG n. 989208786D”; 2) della comunicazione degli esiti della gara (ex art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) prot. A/FEM/6260/P del 20.12.2024 (pubblicata in pari data sulla Piattaforma Acquisti RAI: all. sub 1) in cui si riferisce della deliberazione di cui al punto che precede; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, inerente e/o conseguenziale che ha segnato la procedura di gara;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al RTI controinteressato del lotto 4 della gara RAI per servizi di vigilanza, con la relativa comunicazione degli esiti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 4, deducendo la violazione dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. La gara era articolata in sette lotti, raggruppati per aree territoriali; i lotti 4, 5 e 6 appartenevano al raggruppamento C. Il disciplinare prevedeva che, qualora un concorrente risultasse primo in più lotti del medesimo raggruppamento, potesse aggiudicarsene uno solo, e stabiliva che il limite operasse anche in presenza di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale. La ricorrente sosteneva che il RTI aggiudicatario del lotto 4 fosse collegato, tramite alcune imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, al RTI aggiudicatario del lotto 6 e che Sicuritalia, seconda classificata nel lotto 4, partecipasse anche al RTI aggiudicatario del lotto 5. Da ciò deduceva che il primo e il secondo classificato dovessero essere esclusi dal lotto 4, con conseguente aggiudicazione alla ricorrente. I motivi aggiunti, proposti dopo l'accesso alle offerte tecniche, integravano le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, applicando il criterio della ragione più liquida e quindi prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità. Ha interpretato la clausola sul limite di aggiudicazione nel senso che essa richiede una situazione di controllo o una relazione di fatto idonea a dimostrare che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale. Ai fini della gara, l'operatore economico è il singolo raggruppamento che presenta l'offerta, dotato di soggettività propria e distinto dalle imprese che lo compongono. I RTI aggiudicatari dei lotti 4 e 6 erano soggetti plurisoggettivi distinti; non è stata provata tra essi né una situazione di controllo né la soggezione a un unico centro decisionale. La comune appartenenza di alcune imprese a un gruppo societario, così come somiglianze e sovrapposizioni nella redazione delle offerte, non è stata ritenuta sufficiente a estendere il limite di aggiudicazione alle diverse entità raggruppate, in assenza del legame soggettivo qualificato richiesto dalla lex specialis. Il chiarimento n. 3 confermava che, in caso di operatori economici diversi, e dunque di RTI diversi, il limite non si applicava. Il TAR ha inoltre ritenuto che un'interpretazione estensiva avrebbe compromesso la libertà d'impresa delle componenti estranee a rapporti di controllo e la funzione pro-concorrenziale dei raggruppamenti temporanei. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.
art. 51, comma 3, d.lgs. 50/2016
Consente la limitazione del numero di lotti aggiudicabili e rileva, nella controversia, secondo la disciplina specificata dalla lex specialis.
art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
Riguarda la comunicazione degli esiti della gara impugnata.
art. 3, comma 1, lett. p), d.lgs. 50/2016
«una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi»
La nozione di operatore economico comprende il raggruppamento temporaneo considerato come soggetto distinto dalle singole imprese che lo compongono.
art. 2359 c.c.
La clausola di gara richiama le situazioni di controllo societario quale possibile presupposto del limite di aggiudicazione, purché idonee a comportare l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha consentito la proposizione dell'istanza di accesso nel corso del giudizio, accolta con prevalenza dell'interesse difensivo sulle esigenze di riservatezza non adeguatamente comprovate.
Massime di principio
- Quando una lex specialis limita l'aggiudicazione dei lotti in presenza di controllo o di relazioni di fatto comportanti l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale, il presupposto deve essere dimostrato concretamente e non può essere desunto dalla sola appartenenza di alcune imprese a un gruppo societario o dalla mera somiglianza delle offerte.
- Ai fini dell'applicazione delle limitazioni di gara, il raggruppamento temporaneo di imprese che presenta l'offerta costituisce un operatore economico dotato di soggettività propria e distinto dalle singole imprese componenti; la partecipazione di imprese collegate a raggruppamenti diversi non comporta automaticamente l'estensione del limite di aggiudicazione ai due RTI.
- In assenza della prova di un controllo o di una soggezione a un unico centro decisionale tra due raggruppamenti temporanei distinti, non è legittimo escludere uno dei raggruppamenti o negargli l'aggiudicazione sulla base di collegamenti societari riferibili soltanto ad alcune imprese componenti.
- Il chiarimento reso dalla stazione appaltante durante la gara concorre a interpretare la lex specialis: se afferma che il limite non opera in presenza di operatori economici diversi, tale regola impedisce di equiparare automaticamente RTI distinti sulla base di collegamenti tra singole imprese.
- L'interpretazione sostanziale delle nozioni di offerente e operatore economico, pur funzionale alla tutela della concorrenza, non può tradursi nella compressione della soggettività dei diversi raggruppamenti e della libertà d'impresa delle componenti non soggette a controllo o a un centro decisionale comune.
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