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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14538/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva definito la controversia su una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, emessa per importi richiesti ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 a seguito della liquidazione automatizzata del modello Unico relativo all’anno d’imposta 2015. Nel giudizio di legittimità la parte resistente ha eccepito, in sostanza, la ritualità della propria costituzione e ha difeso la decisione impugnata. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio che il ricorso principale era stato notificato ma non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., essendo mancata l’iscrizione a ruolo nei termini; ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso. È stato inoltre esaminato il profilo delle spese e delle conseguenze sanzionatorie: la Corte ha ritenuto tempestivo il controricorso dell’Agenzia, ha condannato la ricorrente alle spese di lite e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c., oltre a dare atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché non depositato nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c. dopo la notificazione. Ha affermato che la costituzione della controparte non sana il mancato rispetto del termine perentorio e che l’improcedibilità va rilevata d’ufficio, con precedenza anche rispetto a un’eventuale inammissibilità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, nonché al versamento di somme ulteriori ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha attestato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione notificato deve essere depositato nel termine previsto; la mancata iscrizione a ruolo/deposito nei termini comporta improcedibilità rilevabile d’ufficio.

  • art. 156 c.p.c.

    Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme e non può essere esteso alla violazione di termini perentori.

  • art. 370 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2023 il controricorso non richiede notificazione alla controparte, ma solo deposito telematico entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nel quadro del procedimento camerale richiamato dall’art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento di definizione anticipata camerale consente l’adozione di una decisione conforme alla proposta, con le relative conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta l’attestazione del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata quale base della liquidazione automatizzata che ha dato origine alla cartella di pagamento impugnata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata quale base della liquidazione automatizzata che ha dato origine alla cartella di pagamento impugnata.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione/deposito del ricorso nel termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, anche se il ricorso sia stato ritualmente notificato alla controparte.
  • L’improcedibilità per omesso deposito del ricorso è rilevabile d’ufficio e prevale logicamente su ogni altra questione, ivi compresa una possibile inammissibilità.
  • La costituzione del resistente non sana il mancato rispetto di un termine perentorio previsto per la procedibilità del ricorso.
  • Il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera per elidere la violazione di termini perentori.
  • Nel procedimento camerale di definizione anticipata, la decisione conforme alla proposta può giustificare la condanna della parte soccombente alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c. e la declaratoria del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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