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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27788/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che aveva definito in appello la propria posizione con un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità e devolvendo ai giudici di merito solo il trattamento sanzionatorio. In cassazione egli proponeva un unico motivo, deducendo il difetto di motivazione sulla propria penale responsabilità. La Corte rileva però che la censura era del tutto generica: non indicava in concreto quali elementi della motivazione fossero erronei o mancanti, non consentiva di individuare i rilievi mossi e mirava a contestare un profilo già oggetto di esplicita rinuncia in appello. Il ricorso viene quindi ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e non specifico, privo dell'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura e comunque riferito a un tema di responsabilità già rinunciato in appello nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità determina inammissibilità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo in appello può comportare rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, con devoluzione della cognizione al solo trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo denunciato è meramente assertivo e non consente di individuare con precisione le ragioni della censura.
  • La specificità del motivo impone di indicare quali passaggi della motivazione impugnata sarebbero viziati e per quali ragioni; la semplice deduzione di un difetto motivazionale non basta.
  • Se in appello l'imputato rinuncia espressamente ai motivi sulla responsabilità nell'ambito di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., non può poi riproporre in cassazione censure su quel medesimo profilo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere onerato di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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