Ordinanza n. 113/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di variazione dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 per specifici codici EER
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa, già iscritta all’Albo nelle categorie 4, 5 e 8, ha impugnato i provvedimenti con i quali la Sezione regionale dell’Albo ha negato, limitatamente all’art. 3, le domande di variazione dell’iscrizione nelle categorie 4 e 5 per i codici EER richiesti, nonché gli atti connessi e la comunicazione presupposta. La controversia si inserisce nel contesto della precedente cancellazione dell’impresa dalle categorie 4 e 5, disposta il 21 gennaio 2026 e non impugnata, con mantenimento della sola possibilità di trasportare rifiuti destinati all’impianto di Val della Torre gestito dalla cooperativa. In conseguenza di tale precedente provvedimento, l’amministrazione ha imposto la variazione dei codici EER autorizzabili per ciascun veicolo, escludendo una pluralità di veicoli di proprietà dei soci, immatricolati a uso proprio, dal trasporto di rifiuti di categoria 4, classe B, perché non riconducibili ai rifiuti autorizzati nell’impianto gestito dalla cooperativa. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendone l’illegittimità, senza che il testo dell’ordinanza specifichi analiticamente i singoli vizi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in via prima facie, che i provvedimenti impugnati fossero immuni dai vizi dedotti, poiché il loro contenuto risultava coerente con le autorizzazioni attualmente possedute dalla cooperativa. In particolare, la precedente cancellazione dalle categorie 4 e 5, non impugnata, precludeva il trasporto di rifiuti diversi da quelli trattabili nell’impianto gestito dalla ricorrente; ne conseguiva la coerenza del diniego relativo ai codici EER non rientranti nell’autorizzazione dell’impianto. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, rilevando che i mezzi interessati erano comunque stati concretamente autorizzati al trasporto dei rifiuti che la cooperativa poteva trasportare in base alle autorizzazioni vigenti. Non ricorrendo quindi i presupposti dell’art. 55 c.p.a., l’istanza cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, in particolare del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
deliberazione n. 4 del 2025
È richiamata quale disciplina in base alla quale i veicoli non possono essere utilizzati per trasportare rifiuti non rientranti nell’autorizzazione dell’impianto gestito dall’impresa.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di variazione dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali è assistito da fumus di legittimità quando risulta coerente con le autorizzazioni ambientali effettivamente possedute dall’impresa e con i limiti derivanti da un precedente provvedimento non impugnato.
- Un provvedimento amministrativo non impugnato conserva efficacia e può costituire il presupposto per successivi atti applicativi; i successivi provvedimenti devono essere valutati alla luce dei limiti autorizzatori ormai consolidati.
- Il periculum in mora non sussiste quando i mezzi o le attività incisi dal provvedimento cautelato restano concretamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività ancora autorizzate, anche se non per l’intera attività richiesta dall’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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