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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13311/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Illiano è stato giudicato responsabile del reato previsto dall'art. 424 c.p. (incendio) per un incendio occorso la sera del 29/03/2017 in via Ovidio a Bacoli che ha coinvolto una Smart (proprietà di Gennaro Spirito) e una seconda vettura. Le indagini, supportate da immagini di videosorveglianza, avrebbero documentato che il conducente di una Ford Focus (riconosciuto dagli operanti in Illiano) pochi minuti prima aveva riempito una bottiglia di plastica con benzina presso un distributore Esso e si era poi trovato nelle vicinanze delle auto incendiate. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e mancata motivazione con riferimento alla mancata concessione di benefici (sospensione condizionale della pena / non menzione); (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per la presunta utilizzazione del silenzio dell'imputato nell'interrogatorio come indizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato, generico o meramente rivalutativo. Ha confermato la condanna pronunciata in primo grado (reato di cui all'art. 424 c.p.) e fatto proprio il giudizio dei giudici di merito secondo cui la responsabilità si fondava su indizi gravi, precisi e concordanti (riconoscimento dell'imputato quale conducente, riprese video, reperti investigativi). La Corte ha inoltre chiarito che non è stata tratto elemento di colpevolezza dal solo esercizio della facoltà di non rispondere, mentre il silenzio ha comportato l'assenza di elementi a sostegno di una ricostruzione alternativa. La sospensione condizionale della pena di quattro mesi era già stata concessa in primo grado e confermata in appello; il beneficio della non menzione non poteva essere accordato per la presenza di precedenti condanne irrevocabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di incendio doloso; applicata per la qualificazione del fatto contestato a Illiano.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla concessione di benefici (sospensione della pena e non menzione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la sospensione era già stata concessa e la non menzione era preclusa per precedenti condanne irrevocabili.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio interpretativo usato dalla Corte per ribadire i limiti della revisione di merito in Cassazione nei casi di 'doppia conforme': non è ammessa una rivalutazione dei fatti salvo omissioni di temi probatori decisivi o manifesta travisazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Giurisprudenza richiamata in relazione alla possibile condanna alla Cassa delle ammende quando non sussistono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la Cassazione trova una 'doppia conforme' (conferma in primo e secondo grado), il suo sindacato è limitato: può censurare solo omissioni di temi probatori decisivi o manifeste travisazioni, non rivedere i fatti in modo globale.
  • Riconoscimenti operativi e riscontri video coerenti possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti per la condanna sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di prova.
  • L'esercizio del diritto di non rispondere non può essere automaticamente trasformato in prova di colpevolezza; tuttavia, il silenzio può determinare l'assenza di elementi a favore di una ricostruzione alternativa proposta dall'imputato.
  • Il diniego del beneficio della non menzione non richiede motivazione quando manca il presupposto di legge (per esempio per pregresse condanne irrevocabili); il giudice non è tenuto a motivare l'esclusione di un beneficio se i requisiti oggettivi non sussistono.
  • Ricorsi generici, meramente fattuali o orientati a una rivalutazione della prova sono dichiarati inammissibili: il ricorrente deve indicare vizi giuridici specifici o omissioni probatorie rilevanti per superare la soglia di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, oltre al mantenimento della decisione di merito, il ricorrente è esposto al pagamento delle spese processuali e, se del caso, a una somma per la Cassa delle ammende.

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