Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31536/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel chiedeva il risarcimento per duplicazione del pagamento effettuato tramite un 'bonifico domiciliato' disposto a favore di Umberto Castaldo: la somma era stata riscossa da un terzo che si era spacciato per beneficiario esibendo un documento d'identità, costringendo Genertel a pagare nuovamente il reale beneficiario. Centrale la questione se al bonifico domiciliato si possa applicare, per analogia, la disciplina di responsabilità prevista per l'assegno non trasferibile (art. 43 legge assegni) e quale soggetto fosse onerato della prova dell'esatta esecuzione o della diligenza nell'identificazione del percettore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha confermato che il bonifico domiciliato è inquadrabile come delegazione di pagamento/mandato e che il regime di responsabilità è contrattuale: la mandataria (Poste) era onerata di dimostrare di avere eseguito correttamente il pagamento o, alternativamente, di avere adottato la diligenza professionale richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.). La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva constatato l'adempimento dell'onere di diligenza da parte di Poste (riscontro documentale, codice fiscale e password indicata nel flusso). Ha altresì affermato che l'art. 43 della legge sugli assegni non è automaticamente estendibile al bonifico domiciliato e che la circolare ABI (raccomandazione di richiedere due documenti) non ha carattere precettivo; inoltre la valutazione del merito circa l'identità dei documenti e la congruità della verifica svolta da Poste non è censurabile in Cassazione.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni)

    La Corte ha ritenuto che la norma relativa all'assegno non trasferibile non sia automaticamente estendibile per analogia al bonifico domiciliato; pur restando un criterio interpretativo, l'esito non sarebbe comunque mutato perché il regime applicabile alla fattispecie rimane quello della responsabilità contrattuale con possibilità di prova liberatoria della diligenza

  • Codice Civile

    Stabilisce la diligenza qualificata del professionista; la Corte ha richiamato tale parametro per valutare l'operato di Poste nel procedimento di identificazione del percettore

  • Codice Civile

    Regola l'obbligo di adempimento e la responsabilità per inadempimento; utilizzata come quadro normativo per valutare l'adempimento contrattuale e l'onere probatorio

  • Codice Civile

    Richiamato in tema di effetti della deroga contrattuale rispetto alle regole generali sulle obbligazioni (menzionato nel testo per la cornice normativa), non ha modificato il regime di responsabilità applicato

  • Codice Civile

    Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha confermato che, nella responsabilità contrattuale, grava sull'intermediario l'onere di dimostrare l'esatta esecuzione ovvero la dovuta diligenza

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato in relazione ai documenti di identità previsti dalla legge; la Corte ritiene che il contratto e gli usi sociali consentano l'identificazione anche con un unico documento idoneo

  • Circolare ABI

    Circolare ABI 7 maggio 2001

    Raccomandazione non precettiva che suggerisce all'operatore di richiedere due documenti; la Corte ha confermato la non obbligatorietà della circolare come standard giuridicamente vincolante

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in ordine alla censurabilità per travisamento della prova: la Corte ha valutato che non ricorressero i presupposti per ritenere errore di percezione decisivo

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato: la responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento è di natura contrattuale, non oggettiva.
  • Spetta all'intermediario (es. Poste o banca mandataria) l'onere di dimostrare di avere eseguito correttamente il pagamento o, in caso di errore, di avere adottato la diligenza professionale richiesta (art. 1176 c.c.).
  • L'art. 43 della legge sugli assegni non si estende automaticamente al bonifico domiciliato; analogie funzionali non comportano automatica applicazione normativa.
  • La raccomandazione ABI di richiedere due documenti è un suggerimento non vincolante: l'identificazione può essere adeguata anche con un documento idoneo, se risulta congruamente verificata (es. riscontro di documento, codice fiscale, password).
  • In mancanza di prova documentale della carenza di controlli, il giudice di merito può ritenere provata, sulla base di appunti e quietanze, l'avvenuta verifica dell'identità; tale accertamento è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo errori oggettivi decisivi.
  • Per ridurre il rischio di duplicazioni, l'ordinante dovrebbe fornire tutte le informazioni identificative disponibili e, se necessario, istruzioni aggiuntive; l'esecutore del pagamento dovrebbe registrare e conservare copia leggibile dei documenti esibiti e annotare i controlli effettuati (documento, codice fiscale, password) per poter provare la diligenza svolta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.