Cassazione Penale, Sentenza n. 28449/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 15/03/2016 al 04/05/2017 nell'ambito di un procedimento per reati di rapina (artt. 110, 56, 628 c.p.). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza di rigetto lamentando errore nell'imputazione originaria, assenza di "colpa grave" o condotte eziologicamente rilevanti, e l'erronea valutazione dei giudici che avrebbero valorizzato il silenzio dell'imputato (facoltà di non rispondere) e avrebbero tratto conclusioni congetturali anziché su elementi probatori concreti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la decisione di negare la riparazione, avendo individuato condotte del ricorrente etiologicamente collegate all'applicazione della misura cautelare: elementi investigativi (intercettazioni telefoniche e ambientali) indicavano che Vitale avesse fornito ai concorrenti informazioni assunte da una "talpa" interna alla sala bingo e avesse avuto il compito di stabilire i contatti con tale persona. Nonostante la successiva sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, la valutazione della riparazione ha ritenuto non escluso che il suo atteggiamento abbia contribuito all'errore dell'autorità giudiziaria. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3 n.1
Indicano le fattispecie penali che caratterizzavano il procedimento originario (concorso in reato e rapina). La sentenza di merito aveva valutato la posizione del ricorrente alla luce di tali contestazioni, pur poi intervenendo un'assoluzione per insussistenza del fatto.
Codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte di Cassazione per disporre le spese.
Massime di principio
- La assoluzione nel giudizio di merito non esclude automaticamente la valutazione di una "condotta ostativa" ai fini della riparazione: il giudice della riparazione può negare il risarcimento se emergono elementi che collegano etiologicamente il comportamento del richiedente alla misura cautelare.
- Per il diritto alla riparazione è rilevante non solo l'esito del giudizio penale, ma anche la valutazione degli atti investigativi che possano dimostrare condotte che hanno contribuito all'adozione o al mantenimento della misura.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non è di per sé indice di colpevolezza; tuttavia, il silenzio può essere interpretato unitamente ad altri elementi fattuali e investigativi nel quadro complessivo valutato dal giudice della riparazione.
- La valutazione della riparazione richiede motivazione compiuta e coerente: decisioni basate su elementi oggettivi (intercettazioni, attività di collegamento con terzi) sono compatibili con il rigetto della domanda di riparazione anche se vi sia stata successiva assoluzione.
- Chi richiede la riparazione deve dimostrare l'assenza di condotte che abbiano contribuito all'errore investigativo o all'adozione della misura; in mancanza, il diritto al risarcimento può essere escluso.
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