Cassazione Civile, Ordinanza n. 22420/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 emessi dal Comune su un immobile detenuto da una società e destinato ad albergo con cucina, con recupero a tassazione della maggiore imposta calcolata su una superficie tassabile di mq. 6.869. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della società, ritenendo provata la stagionalità dell'attività svolta dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno e riconoscendo alla contribuente la riduzione di un terzo della tassa per i locali ad uso stagionale o non continuativo, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare comunale, con conseguente disapplicazione del regolamento locale ritenuto contrastante con l'art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993. Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo due violazioni di legge: da un lato ha sostenuto che la riduzione per stagionalità non è imposta dalla legge ma è rimessa alla facoltà discrezionale dell'ente locale ai sensi dell'art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993; dall'altro ha contestato che il giudice regionale potesse disapplicare il regolamento comunale per mancata previsione della riduzione, richiamando l'art. 7, comma 5, d.lgs. 507/1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l'art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993 attribuisce ai comuni una facoltà discrezionale, e non un obbligo, di prevedere in regolamento riduzioni tariffarie per locali adibiti a uso stagionale o non continuativo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente nei limiti in cui contestava la pretesa impositiva per mancata applicazione della riduzione stagionale. Le spese di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata prospettata come violazione di legge.
art. 66, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disposizione consente ai comuni di stabilire, con proprio regolamento, riduzioni tariffarie per locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o non continuativo; la Corte la interpreta come norma attributiva di una facoltà discrezionale dell'ente locale, non come previsione di un obbligo di riduzione.
art. 7, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La Corte esclude che la mancata previsione regolamentare della riduzione comporti illegittimità del regolamento comunale, proprio perché la riduzione non è imposta dalla legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria stabilisce che la tariffa "può" essere ridotta per determinate caratteristiche dell'uso del bene, la previsione attribuisce all'ente locale un potere discrezionale regolamentare e non introduce un automatismo applicativo a favore del contribuente.
- La riduzione tariffaria per attività stagionale è applicabile solo se il comune l'abbia prevista nel proprio regolamento; in difetto, non può essere imposta dal giudice mediante disapplicazione del regolamento locale.
- Se la questione è esclusivamente di diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria della parte contribuente.
- Nell'interpretazione delle norme sulla TARSU/TIA, la differenziazione tariffaria tra categorie di utenti è compatibile con il sistema quando sia riconducibile alla disciplina legislativa e alla regolamentazione comunale entro i limiti della discrezionalità attribuita all'ente.
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