Sentenza n. 721/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. 71947 del 29.10 2021, con il quale è stata disposta la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del mod. 209 rilasciati il 5.5.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del modello 209 rilasciati il 5 maggio 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del modello 209, adottato il 19 ottobre 2021, con protocollo di uscita del 29 ottobre 2021 e notificato all'interessato il 10 novembre 2021. Il ricorso, notificato e depositato il 1° giugno 2022, era diretto all'annullamento dell'atto per i vizi di legittimità previsti dall'art. 29 c.p.a. Il giudizio non è stato esaminato nel merito perché il Collegio ha rilevato d'ufficio la tardività della notificazione del ricorso, previa comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività. Ai sensi dell'art. 29 c.p.a., l'azione di annullamento deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento; il termine decorre, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.a., dalla notificazione dell'atto. Poiché il provvedimento è stato notificato il 10 novembre 2021 e il ricorso è stato notificato soltanto il 1° giugno 2022, sono trascorsi 203 giorni, oltre il termine decadenziale. Il Collegio ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., dichiarando l'irricevibilità anche d'ufficio, senza esaminare le censure di merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni
Il termine per proporre l'azione di annullamento è decadenziale e, nel caso concreto, era stato ampiamente superato.
art. 41, comma 1, c.p.a.
La notificazione del provvedimento impugnato individua il dies a quo per il termine di proposizione del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito
La tardività della notificazione del ricorso comporta la declaratoria d'irricevibilità, rilevabile anche d'ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prima di decidere sulla possibile irricevibilità rilevata d'ufficio, il giudice ha dato avviso al difensore presente in udienza.
Massime di principio
- L'azione di annullamento deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, secondo il dies a quo individuato dall'art. 41, comma 1, c.p.a.
- La tardiva notificazione del ricorso determina l'irricevibilità della domanda di annullamento e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di irricevibilità, deve previamente darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio sulla questione.
Come è indicizzato
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