Cassazione Penale, Sentenza n. 27508/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia in carcere (GIP 06/12/2023) per una pluralità di furti aggravati in appartamento e riciclaggio (n.16 fatti). Il ricorrente ha proposto quattro censure: 1) violazione dell'art.309, comma 5 c.p.p. per mancata/tardiva trasmissione di parte della documentazione informatica (DVD allegati 5 e 7 e relative password) al Tribunale del riesame; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancata motivazione dei decreti di convalida del GIP (violazione artt.267-271 c.p.p.); 3) inutilizzabilità dei dati GPS installati sulle autovetture per assenza di decreti autorizzativi e verbali di installazione/conservazione; 4) inutilizzabilità delle videoriprese dei box auto effettuate dalla polizia giudiziaria in quanto tratterebbero pertinenze di abitazione privata, richiedendo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha disposto la riunione di una duplicazione di ricorso e ha ritenuto infondati/mere proceduralità i motivi: 1) la documentazione informatica era stata consegnata su supporto e le password depositate quattro giorni prima dell'udienza; la trasmissione difettosa non equivale alla mancata trasmissione e la difesa non ha provato il pregiudizio (prova di resistenza); 2) il motivo sulle convalide delle intercettazioni è inammissibile per difetto di autosufficienza (non sono stati allegati i decreti impugnati) e, inoltre, la convalida del GIP sanerebbe vizi formali del decreto del PM; 3) i dati GPS non sono assimilabili alle intercettazioni: il controllo satellitare è attività di polizia giudiziaria e non necessita di autorizzazione preventiva; la mancanza di verbali o dell'originale informatico non determina, di per sé, inutilizzabilità senza prova specifica di compromissione della genuinità; 4) le videoriprese erano realizzate sul corsello/parte comune e non nell'interno del box inteso come domicilio, per cui sono qualificabili come prova atipica utilizzabile senza provvedimento autorizzativo. Conseguentemente è stata confermata l'efficacia della custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; inoltre è stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La mancata trasmissione 'totale' degli atti al Tribunale del riesame determina perdita di efficacia della misura; la trasmissione incompleta o difettosa non equivale automaticamente alla mancata trasmissione e impone al giudice di riesame di valutare gli atti pervenuti; l'effetto caducatorio richiede prova che gli atti non trasmessi siano decisivi (prova di resistenza).
artt. 267-271 cod. proc. pen.
Le sanzioni di inutilizzabilità previste per le intercettazioni operate dal PM in via d'urgenza operano solo in caso di mancata convalida da parte del GIP; la convalida giudiziale sanifica vizi formali del decreto del PM.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Regolano le intercettazioni; le attività come il controllo GPS non rientrano in tale disciplina essendo forme di pedinamento tecnologico gestite dalla polizia giudiziaria.
art. 189 cod. proc. pen.
Le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono prove atipiche utilizzabili senza preventiva autorizzazione; va valutata la natura del luogo ripreso (domicilio vs area comune).
art. 14 Cost.
Protegge il domicilio; le videoregistrazioni che captano comportamenti comunicativi all'interno del domicilio sono vietate senza le garanzie previste per le intercettazioni; se il comportamento è visibile a terzi o il luogo non è effettivo domicilio, tale tutela non opera pienamente.
art. 254-bis cod. proc. pen.
Regola l'estrazione di dati informatici presso fornitori; non rilevante per attività di installazione GPS effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria nel caso concreto.
art. 94 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà.
Massime di principio
- La trasmissione tardiva o 'difettosa' di supporti informatici al riesame non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa (prova di resistenza).
- Se le intercettazioni disposte d'urgenza dal PM vengono convalidate dal GIP, eventuali vizi formali del decreto del PM sono normalmente sanati e non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni.
- Il monitoraggio tramite GPS è qualificato come attività di polizia giudiziaria (pedinamento tecnologico) e non come intercettazione: pertanto non richiede la stessa autorizzazione preventiva, e la semplice mancanza di verbali/archivi originali non basta a eliminarne automaticamente la validità probatoria senza indicazione puntuale di compromissione dei dati.
- Le videoriprese effettuate in aree comuni o visibili dall'esterno (corselli, rampe condominiali, atrii) sono generalmente utilizzabili senza provvedimento autorizzativo; se invece la captazione riguarda comportamenti comunicativi all'interno del domicilio, si applicano le garanzie delle intercettazioni e l'uso è vietato.
- In cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza: i motivi che invocano inutilizzabilità/nullità devono indicare e allegare gli atti specifici contestati; in mancanza il motivo è spesso inammissibile.
- Per impugnare efficacemente prove tecniche o informatiche occorre spiegare in che modo la loro esclusione inciderebbe decisivamente sul compendio indiziario (dimostrare la rilevanza decisiva ai fini della prova di resistenza).
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