Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27508/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia in carcere (GIP 06/12/2023) per una pluralità di furti aggravati in appartamento e riciclaggio (n.16 fatti). Il ricorrente ha proposto quattro censure: 1) violazione dell'art.309, comma 5 c.p.p. per mancata/tardiva trasmissione di parte della documentazione informatica (DVD allegati 5 e 7 e relative password) al Tribunale del riesame; 2) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancata motivazione dei decreti di convalida del GIP (violazione artt.267-271 c.p.p.); 3) inutilizzabilità dei dati GPS installati sulle autovetture per assenza di decreti autorizzativi e verbali di installazione/conservazione; 4) inutilizzabilità delle videoriprese dei box auto effettuate dalla polizia giudiziaria in quanto tratterebbero pertinenze di abitazione privata, richiedendo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha disposto la riunione di una duplicazione di ricorso e ha ritenuto infondati/mere proceduralità i motivi: 1) la documentazione informatica era stata consegnata su supporto e le password depositate quattro giorni prima dell'udienza; la trasmissione difettosa non equivale alla mancata trasmissione e la difesa non ha provato il pregiudizio (prova di resistenza); 2) il motivo sulle convalide delle intercettazioni è inammissibile per difetto di autosufficienza (non sono stati allegati i decreti impugnati) e, inoltre, la convalida del GIP sanerebbe vizi formali del decreto del PM; 3) i dati GPS non sono assimilabili alle intercettazioni: il controllo satellitare è attività di polizia giudiziaria e non necessita di autorizzazione preventiva; la mancanza di verbali o dell'originale informatico non determina, di per sé, inutilizzabilità senza prova specifica di compromissione della genuinità; 4) le videoriprese erano realizzate sul corsello/parte comune e non nell'interno del box inteso come domicilio, per cui sono qualificabili come prova atipica utilizzabile senza provvedimento autorizzativo. Conseguentemente è stata confermata l'efficacia della custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; inoltre è stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La mancata trasmissione 'totale' degli atti al Tribunale del riesame determina perdita di efficacia della misura; la trasmissione incompleta o difettosa non equivale automaticamente alla mancata trasmissione e impone al giudice di riesame di valutare gli atti pervenuti; l'effetto caducatorio richiede prova che gli atti non trasmessi siano decisivi (prova di resistenza).

  • artt. 267-271 cod. proc. pen.

    Le sanzioni di inutilizzabilità previste per le intercettazioni operate dal PM in via d'urgenza operano solo in caso di mancata convalida da parte del GIP; la convalida giudiziale sanifica vizi formali del decreto del PM.

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano le intercettazioni; le attività come il controllo GPS non rientrano in tale disciplina essendo forme di pedinamento tecnologico gestite dalla polizia giudiziaria.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Le videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico sono prove atipiche utilizzabili senza preventiva autorizzazione; va valutata la natura del luogo ripreso (domicilio vs area comune).

  • art. 14 Cost.

    Protegge il domicilio; le videoregistrazioni che captano comportamenti comunicativi all'interno del domicilio sono vietate senza le garanzie previste per le intercettazioni; se il comportamento è visibile a terzi o il luogo non è effettivo domicilio, tale tutela non opera pienamente.

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Regola l'estrazione di dati informatici presso fornitori; non rilevante per attività di installazione GPS effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria nel caso concreto.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • La trasmissione tardiva o 'difettosa' di supporti informatici al riesame non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per la difesa (prova di resistenza).
  • Se le intercettazioni disposte d'urgenza dal PM vengono convalidate dal GIP, eventuali vizi formali del decreto del PM sono normalmente sanati e non determinano automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni.
  • Il monitoraggio tramite GPS è qualificato come attività di polizia giudiziaria (pedinamento tecnologico) e non come intercettazione: pertanto non richiede la stessa autorizzazione preventiva, e la semplice mancanza di verbali/archivi originali non basta a eliminarne automaticamente la validità probatoria senza indicazione puntuale di compromissione dei dati.
  • Le videoriprese effettuate in aree comuni o visibili dall'esterno (corselli, rampe condominiali, atrii) sono generalmente utilizzabili senza provvedimento autorizzativo; se invece la captazione riguarda comportamenti comunicativi all'interno del domicilio, si applicano le garanzie delle intercettazioni e l'uso è vietato.
  • In cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza: i motivi che invocano inutilizzabilità/nullità devono indicare e allegare gli atti specifici contestati; in mancanza il motivo è spesso inammissibile.
  • Per impugnare efficacemente prove tecniche o informatiche occorre spiegare in che modo la loro esclusione inciderebbe decisivamente sul compendio indiziario (dimostrare la rilevanza decisiva ai fini della prova di resistenza).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.