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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 440 del 9.9.2021 Reg. Gen. 2767, emessa dal Comune di Martina Franca, Settore IV - S.U.A.P.- Attività Produttive - Ambiente, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 27.9.2021 avente ad oggetto "Pronuncia di decadenza della concessione del posteggio n. 66 in p.zza D 'Angiò in occasione del mercato del mercoledì e revoca dell'autorizzazione n. 400 del 9.5.2002 conclusione del procedimento ex art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i.".

Giustizia amministrativa202101750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di decadenza dalla concessione del posteggio mercatale n. 66 e revoca dell'autorizzazione commerciale collegata

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui era stata dichiarata la decadenza dalla concessione del posteggio mercatale e revocata l'autorizzazione n. 400 del 9 maggio 2002. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, comma 57, e dell'art. 5, comma 2, della legge n. 124/2017. In secondo luogo, ha lamentato eccesso di potere e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Nel corso del giudizio il Comune si è costituito. L'istanza cautelare era stata respinta in ragione della ritenuta infondatezza delle censure concernenti la notificazione degli atti prodromici e la mancata utilizzazione del posteggio: il giudice cautelare aveva rilevato che le comunicazioni di avvio del procedimento erano comunque giunte a destinazione e che la disciplina comunale e regionale prevedeva la decadenza per il mancato utilizzo del posteggio oltre i limiti stabiliti, in assenza di comunicazione delle ragioni giustificative. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata e sottoscritta per accettazione dal Comune.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte e depositata, nonché della mancata opposizione del Comune. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della decadenza dalla concessione e della revoca dell'autorizzazione. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente non contestata dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, non opposta dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 23 del Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche n. 140/2018

    Secondo quanto richiamato nell'ordinanza cautelare, prevede la decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo oltre i limiti stabiliti, in assenza della prescritta comunicazione delle ragioni giustificative.

  • art. 62, comma 3, lett. a), l.r. n. 25/2015

    Secondo quanto richiamato nell'ordinanza cautelare, costituisce base normativa della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo oltre i limiti previsti.

  • art. 1, comma 57, l. n. 124/2017

    Norma invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'atto impugnato; il giudizio è stato estinto senza esame della censura.

  • art. 5, comma 2, l. n. 124/2017

    Norma invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'atto impugnato; il giudizio è stato estinto senza esame della censura.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali indicati dal ricorrente in relazione ai dedotti eccesso di potere e vizi dell'azione amministrativa; non sono stati esaminati nel merito per effetto dell'estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte e non opposta determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza necessità di una pronuncia sulla fondatezza delle censure sostanziali.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, le questioni di legittimità dell'atto impugnato restano prive di una decisione di merito e non possono essere considerate definite dalla pronuncia estintiva.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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