Sentenza del 28/03/2018 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Motivazione per relationem.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione dell'avviso fosse illegittima perché formulata per relationem, ossia mediante il richiamo a ulteriori atti il cui contenuto non era stato integralmente allegato o reso disponibile. La questione riguarda il diritto del contribuente di conoscere tutti gli atti effettivamente utilizzati per integrare la motivazione dell'accertamento.
La decisione
La sentenza ha precisato che il contribuente deve poter conoscere gli atti il cui contenuto sia realmente necessario per integrare la motivazione dell'avviso. Tuttavia, tale obbligo non sussiste quando l'avviso è già autonomamente e sufficientemente motivato e il richiamo ad altri documenti ha soltanto una funzione narrativa o descrittiva. È stata quindi adottata un'interpretazione sostanzialistica delle norme procedurali, volta a tutelare il diritto di difesa senza determinare invalidità meramente formali e irragionevoli. In tale prospettiva, l'esito è favorevole all'amministrazione finanziaria, salvo che il richiamo per relationem sia indispensabile per comprendere le ragioni della pretesa.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile quando l'avviso di accertamento contiene già una spiegazione autonoma, chiara e sufficiente delle ragioni della pretesa tributaria.
- Il contribuente ha diritto di accedere e conoscere gli atti richiamati quando tali atti integrano effettivamente la motivazione e sono indispensabili per comprendere l'accertamento e predisporre la difesa.
- Il mero richiamo descrittivo o narrativo ad altri documenti non comporta, da solo, l'illegittimità dell'avviso se il suo contenuto motivazionale resta comprensibile senza quei documenti.
- Le violazioni delle regole procedurali devono essere valutate in concreto, verificando se abbiano realmente compromesso la funzione di garanzia della motivazione e il diritto di difesa.
- Non ogni carenza formale determina l'annullamento dell'accertamento: occorre distinguere tra irregolarità non pregiudizievoli e omissioni che rendono incomprensibili i presupposti della pretesa fiscale.
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