Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio sull’istanza di assegnazione di misure di accoglienza e aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado sia nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio della Prefettura sull’istanza diretta all’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo, sia nella parte in cui aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado. Il TAR aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di provvedere, la comunicazione della Prefettura relativa all’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti nella medesima condizione, in attesa di provvedere in base alle disponibilità. Nel corso dell’appello la Prefettura ha infine deciso positivamente sull’istanza; l’appellante ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, insistendo invece sulla riforma del capo concernente il patrocinio a spese dello Stato e sulla condanna alle spese del doppio grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al silenzio, poiché nelle more l’amministrazione aveva provveduto positivamente sull’istanza di approntamento delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha riformato la sentenza di primo grado quanto alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo fondata la pretesa azionata in primo grado. Il Collegio ha ribadito che l’obbligo di provvedere non è adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato; tale conclusione è stata ritenuta ulteriormente imposta dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, causa C-97/24. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado ed è stata disposta l’ammissione definitiva per il grado d’appello. La Prefettura è stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, con pagamento a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 del t.u. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento positivo sull’istanza determina la cessazione della materia del contendere rispetto all’azione diretta a far accertare l’illegittimità del silenzio.

  • art. 133 t.u. n. 115/2002

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese liquidate a carico dell’amministrazione soccombente sono pagate a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • L’obbligo dell’amministrazione di provvedere non è adempiuto mediante un atto meramente soprassessorio, quale l’inserimento dell’istante in un elenco o il rinvio della decisione alla futura disponibilità di risorse, quando l’atto non definisca la pretesa mediante accoglimento o rigetto.
  • Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento positivo sull’istanza, viene meno l’interesse alla decisione sull’illegittimità del silenzio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La fondatezza della pretesa azionata, anche quando il giudizio si definisca per cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimento sopravvenuto, può giustificare la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
  • La condotta dell’amministrazione che interrompe l’inerzia soltanto in prossimità della definizione del giudizio giustifica, secondo il principio di soccombenza, la condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.