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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46122/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione) nei confronti di Salvatore Amato e la confisca di diversi immobili e rapporti bancari formalmente intestati a prossimi congiunti. I ricorrenti contestavano: a) per Salvatore Amato, la mancata prova dell'attualità della pericolosità qualificata, dato il lungo periodo di detenzione e l'assenza di elementi recenti che attestino la persistenza della pericolosità; b) per i terzi interessati (figli/coniuge), la carenza motivazionale e il vizio di applicazione delle regole della prevenzione patrimoniale: la Corte si sarebbe limitata a dedurre la sproporzione patrimoniale dei terzi senza indicare elementi concreti che attestino la riconducibilità dei beni al proposto; inoltre vizi processuali relativi alla mancata citazione della occupante reale di alcuni locali come terza interessata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello è insufficiente sul punto fondamentale dell'attualità della pericolosità di Salvatore Amato: gli elementi evocati (condanne storiche e contatti riferiti ai primi anni 2000) sono troppo datati per sostenere la misura applicata nel 2021 e non sono stati forniti elementi recenti idonei a dimostrare la persistente e concreta reiterabilità della condotta criminosa. Quanto alla confisca dei beni intestati ai familiari, la Cassazione ha ritenuto che la semplice carenza di provvista dei terzi e il rapporto di parentela non siano, da soli, sufficienti a provare la fittizietà dell'intestazione; mancavano elementi logico-fattuali che collegassero effettivamente i beni al proposto. Per questi motivi il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio, con indicazioni sui criteri probatori e motivazionali da adottare.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 4 (lett. a e lett. b), art. 10 co. 3, art. 16, art. 19 co. 3, art. 24, art. 26 co. 2

    La Corte ricorda che l'inquadramento nelle categorie di pericolosità qualificata presuppone anche il requisito distinto dell'attualità; l'art. 19 co. 3 non istituisce una presunzione automatica di disponibilità dei beni in capo al proposto ma autorizza indagini mirate sui familiari conviventi; le disposizioni sui poteri di confisca richiedono elementi concreti per collegare i beni al soggetto proposto

  • Codice di procedura penale

    Richiamato rispetto agli obblighi processuali e alle nullità connesse alla mancata citazione dei terzi interessati alla confisca; la mancata osservanza può incidere sulla validità del provvedimento di prevenzione patrimoniale

  • Articoli richiamati dalla giurisprudenza di legittimità

    segnalate sentenze di Cassazione (es. Sez. 6 n. 20577/2020, Sez. U n. 111/2017, Sez. U n. 36958/2021, Sez. 1 n. 17743/2014, ecc.)

    La giurisprudenza afferma che la presunzione di stabilità del vincolo mafioso è "presunzione semplice" che va verificata con elementi di fatto specifici e non può costituire l'unico fondamento dell'accertamento dell'attualità; inoltre richiede prova di attualità e rilevanza degli elementi storici

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure personali di prevenzione è necessario provare non solo l'appartenenza passata a sodalizi mafiosi o condanne storiche, ma anche l'attualità della pericolosità mediante elementi recenti e concreti; elementi risalenti oltre un decennio e mezzo non sono di per sé sufficienti
  • La presunzione semplice della persistenza del vincolo associativo mafioso può aiutare l'accertamento, ma non può essere l'unico fondamento: il giudice deve esplicitare come gli elementi a disposizione rendano probabile la reiterazione di comportamenti illeciti
  • In materia di confisca di beni intestati a familiari, la mera sproporzione patrimoniale o la convivenza/parentela non sono prove assolute di fittizietà dell'intestazione; è richiesta una motivazione con elementi logico-fattuali che colleghino i beni al soggetto proposto
  • Il difetto procedurale (es. mancata citazione di terzi interessati) e la motivazione meramente apparente possono determinare la nullità o l'annullamento del provvedimento di prevenzione
  • Il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire in diversa composizione e il giudice di merito dovrà acquisire e valorizzare elementi recenti (o comunque non eccessivamente datati) e, quando necessario, condurre indagini mirate sui familiari per accertare la reale disponibilità e provenienza dei beni
  • Non è ammesso ribaltare in modo ingiustificato l'onere della prova sulla difesa: l'accusa/autorità amministrativa deve indicare elementi obiettivi che giustifichino la confisca e la misura personale

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