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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8287/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

VALENTINI era stato condannato dal Tribunale di Pesaro per omicidio stradale per avere investito il pedone IPPOLITI Antonio mentre attraversava la S.S.16. In appello la condanna fu confermata perché il giudice ritenne il conducente responsabile per distrazione, velocità non adeguata alle condizioni (oltre il limite previsto per il tratto, scarsa illuminazione, ora crepuscolare/notturna, presenza di veicolo in sosta) e per non aver attivato manovre di emergenza o i fari abbaglianti. In cassazione VALENTINI ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione perché l'appello avrebbe attribuito una colpa specifica (mancato uso degli abbaglianti) non contestata in primo grado e richiamato una prescrizione successiva con valenza retroattiva; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il tempo di avvistamento e l'efficacia dei fari anabbaglianti, sostenendo che l'investimento fosse inevitabile; 3) illogicità sulla causalità, affermando che anche una guida più prudente non avrebbe evitato l'urto data la posizione e la velocità del pedone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello fosse logica, congrua e fondata sulle risultanze tecniche, che indicavano distrazione e velocità non adeguata del conducente, nonché l'assenza di manovre di emergenza. La Corte ha escluso che l'attraversamento fosse eccezionale o imprevedibile tale da interrompere il nesso causale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 141 Codice della Strada

    Richiamato dai giudici per richiedere l'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali e di visibilità; utilizzato per sostenere che il conducente doveva ridurre la velocità e adottare misure di illuminazione adeguate per percepire il pedone in tempo utile

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez.4 – pronunce citate)

    Richiamati precedenti secondo i quali la responsabilità del conducente è esclusa solo quando l'attraversamento del pedone sia oggettivamente rapido, inatteso e imprevedibile, ossia causa esclusiva ed atipica dell'evento; applicato il principio per escludere che nel caso concreto l'attraversamento fosse tale da liberare il conducente da responsabilità

Massime di principio

  • In caso di investimento pedonale, il conducente deve adattare la velocità alle condizioni ambientali (visibilità, ora, presenza di veicoli in sosta, caratteristiche della strada): mancato adeguamento può integrare colpa.
  • La responsabilità del conducente può essere esclusa solo se l'attraversamento del pedone sia del tutto imprevedibile e atipico, cioè rapido e tale da rendere oggettivamente impossibile percepirlo e reagire; semplice lentezza o comportamento non ottimale del pedone non è di per sé esimente.
  • Il mancato uso di strumenti di illuminazione adeguati (es. abbaglianti quando utili) può essere valutato come elemento di colpa del conducente se ciò avrebbe migliorato la percezione del pedone e la possibilità di evitare l'investimento.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove quando la decisione impugnata presenti una motivazione razionale e coerente; le censure devono riguardare profili di legittimità, non la riconsiderazione integrale dei fatti.
  • Lamentare che in appello siano state valorizzate circostanze non contestate in primo grado richiede una specifica censura di ammissibilità: non sempre il richiamo a elementi di fatto dai giudici d'appello costituisce violazione di legge, salvo che configurino aggravamento della posizione non consentito.
  • Nel valutare il nesso causale occorre considerare sia la condotta del pedone sia quella del conducente: argomentazioni che spostano l'onere di comportamento sul pedone non eliminano automaticamente la colpa del conducente se quest'ultimo poteva, con una guida prudente, evitare l'evento.

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