Sentenza del 06/12/2017 n. 5143 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanza locale - Tarsu/Tia - Superficie tassabile - Risultanze catastali - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto legittimo. Dalla planimetria catastale risultava chiaramente che la superficie considerata comprendeva anche i locali sotterranei. Poiché il contribuente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che tali locali fossero inutilizzati o oggettivamente inidonei allo svolgimento dell’attività, essi potevano essere inclusi nella superficie tassabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione della superficie tassabile utilizzata per calcolare la TARSU/TIA, sostenendo che l’accertamento avesse incluso anche locali sotterranei non utilizzati per lo svolgimento dell’attività di bar. L’ente aveva invece determinato la superficie sulla base delle risultanze catastali e della planimetria dell’immobile.
Norme richiamate
Disciplina TARSU/TIA sulla superficie tassabile
La superficie dei locali destinati o potenzialmente destinabili all’attività produttiva di rifiuti costituisce base per il calcolo del tributo, salvo prova dell’esclusione di aree non utilizzate o non utilizzabili.
Risultanze catastali e planimetria catastale
I dati catastali e la planimetria possono costituire elementi probatori idonei a individuare la superficie tassabile, soprattutto quando evidenziano con chiarezza l’estensione e la destinazione dei locali.
Massime di principio
- Per contestare l’inclusione di determinati locali nella superficie TARSU/TIA non è sufficiente affermare che siano sotterranei o accessori: occorre provare concretamente che non siano utilizzati né utilizzabili per l’attività o che siano oggettivamente inidonei alla produzione di rifiuti.
- Le risultanze catastali e le planimetrie possono essere utilizzate dall’ente come base dell’accertamento quando rappresentano chiaramente la consistenza dell’immobile.
- La prova dell’esclusione di una superficie dal tributo ricade normalmente sul contribuente, che deve fornire documentazione tecnica, fotografica o amministrativa idonea a dimostrare la non utilizzazione o l’inutilizzabilità dei locali.
- In presenza di locali accessori o sotterranei, la questione decisiva non è la loro collocazione, ma la loro effettiva o potenziale funzionalità rispetto all’attività e la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
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