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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30862/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della custodia in carcere adottata con successiva ordinanza per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che i fatti contestati con la seconda ordinanza (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e violazioni antecedenti al 30/04/2020) dovevano retrodatare la decorrenza della misura ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p. per connessione o continuazione rispetto al reato che aveva determinato l'arresto del 30/04/2020. La difesa sosteneva altresì che gli elementi indiziari relativi all'associazione erano già desumibili all'epoca della prima ordinanza e che l'arresto non aveva interrotto il vincolo associativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva respinto la richiesta di dichiarare inefficace la custodia in carcere e di retrodatare la decorrenza della misura. Ha ritenuto che il reato associativo si sia protratto anche dopo il primo arresto, che non sussiste una connessione qualificata tale da rendere automatica la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., e che molti elementi decisivi sono emersi solo in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza; pertanto la retrodatazione non poteva operare. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la decisione impugnata confermata, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p. comma 3

    La retrodatazione automatica della decorrenza della misura cautelare per ordinanze successive opera solo se i fatti sono commessi anteriormente alla prima ordinanza e sussiste una connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico) ovvero, in assenza di connessione, solo se gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Rilevato come reato contestato in relazione all'arresto del 30/04/2020 (importazione o detenzione ai fini di spaccio), la Corte valuta la connessione fra tale fatto e le contestazioni associative successive

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Rilevato come reato associativo contestato con la seconda ordinanza; la Corte ha valutato se tale reato fosse anteriore o comunque desumibile al momento della prima ordinanza

  • art. 12 c.p.p. comma 1 lettere b) e c)

    Richiamato per definire la nozione di connessione qualificata ai fini della retrodatazione (nesso teleologico e continuazione)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005

    Richiamata per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 297 c.p.p., indicando che la retrodatazione non può applicarsi automaticamente nei casi in cui la seconda ordinanza si fondi su elementi che non erano chiari o apparentemente decisivi al momento della prima

  • Sentenza Sezioni Unite n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Principio guida: la retrodatazione automatica opera per ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti anteriori e connessi qualificatamente; per procedimenti diversi la retrodatazione è possibile solo in presenza di connessione qualificata e se gli elementi erano già desumibili dagli atti alla data rilevante

  • art. 303 c.p.p. comma 1 lett. a) n. 3

    Norma richiamata dalla difesa nella impugnazione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme cautelari e il rispetto dei termini e delle condizioni per la custodia

  • art. 306 c.p.p. comma 1

    Norma richiamata nella doglianza; la Corte ha esaminato la legittimità delle misure cautelari alla luce delle condizioni previste dall'ordinamento

Massime di principio

  • La retrodatazione automatica prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p. richiede che i fatti oggetto delle ordinanze successive siano commessi anteriormente alla prima ordinanza e che sussista una connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico); in mancanza di tale connessione, la retrodatazione opera solo se gli elementi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima
  • La mera presenza di elementi acquisiti prima della prima ordinanza non è sufficiente a giustificare la retrodatazione quando quegli elementi non permettevano, all'epoca, di cogliere la portata probatoria in modo chiaro e grave; la successiva rielaborazione e l'emergere di nuovi elementi può legittimare una seconda ordinanza senza retrodatazione
  • L'arresto o lo stato detentivo di un imputato non determinano automaticamente la cessazione della partecipazione a un'associazione: per valutare se la condotta sia proseguita dopo l'arresto occorre esaminare elementi concreti (contatti con gli associati, assistenza economica, riorganizzazione dell'attività, intercettazioni successive)
  • Quando si discute se più ordinanze provengano dallo stesso procedimento o da procedimenti autonomi, rileva se lo stralcio sia stato determinato da scelta investigativa non illegittima; la separazione dei procedimenti non implica di per sé comportamento iniquo del PM e non autorizza automaticamente la retrodatazione
  • Per la difesa, nel proporre istanze di retrodatazione o di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare è cruciale dimostrare che, al momento della prima ordinanza, esisteva un quadro indiziario grave e completo relativamente ai fatti poi contestati con la seconda ordinanza

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