Sentenza n. 1955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12604/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni 2011, 2012 e 2013
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’Amministrazione, deducendo erroneità in fatto e in diritto, violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e violazione e falsa applicazione di legge. Ha sostenuto che la mancata fruizione dei giorni di congedo ordinario non fosse a lui imputabile, poiché dipendente da una prolungata assenza per malattia e dalla conseguente impossibilità oggettiva di godere delle ferie prima della cessazione dal servizio, avvenuta a domanda. L’Amministrazione aveva invece ritenuto che la cessazione volontaria dal servizio rientrasse tra le ipotesi ostative alla monetizzazione delle ferie non godute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Sulla base della relazione ministeriale e della documentazione sanitaria e matricolare acquisita in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, ha accertato che i periodi di congedo, pur programmati d’ufficio, non erano stati fruiti perché l’interessato era assente per malattia; ha inoltre rilevato che, negli anni precedenti alla malattia, egli aveva regolarmente fruito delle ferie, sicché non era ravvisabile un’inerzia volontaria. Il divieto di monetizzazione opera soltanto quando la mancata fruizione dipende dalla volontà del dipendente; non si applica quando la perdita del godimento effettivo delle ferie sia dovuta a malattia o ad altra causa non imputabile, anche se il rapporto cessa a domanda o per limiti di età. Il diniego ministeriale è stato quindi annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
la direttiva «osta a disposizioni o prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia»
Il diritto alle ferie annuali non può estinguersi senza compensazione quando il lavoratore non abbia potuto fruirne per malattia o altra causa non imputabile.
art. 36 Cost.
Il divieto di monetizzazione delle ferie non può essere applicato in modo da pregiudicare il diritto del lavoratore a un effettivo riposo e alla relativa compensazione quando la mancata fruizione non dipenda dalla sua volontà.
art. 32 Cost.
La tutela della salute concorre a impedire che la malattia determini la perdita delle ferie maturate senza una compensazione economica.
art. 18 d.P.R. 254/1999
La disciplina delle ipotesi di pagamento sostitutivo deve essere interpretata conformemente ai principi costituzionali ed europei, senza escludere la monetizzazione quando la mancata fruizione sia non imputabile al dipendente.
art. 14 d.P.R. 395/1995
Le ipotesi normative di monetizzazione non possono essere applicate in modo da negare il diritto alla compensazione per ferie non godute a causa di malattia o altra causa non imputabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella pubblicazione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute dell’appellante.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute opera soltanto quando la mancata fruizione sia riconducibile a una rinuncia volontaria o a un’inerzia imputabile al dipendente; non opera quando il lavoratore sia stato oggettivamente impossibilitato a fruire delle ferie per malattia o altra causa non imputabile.
- La cessazione dal servizio a domanda o per limiti di età non esclude, di per sé, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute: occorre verificare in concreto se la mancata fruizione sia stata oggettivamente imputabile alla volontà del dipendente.
- Quando l’Amministrazione nega la monetizzazione delle ferie sul presupposto della cessazione volontaria dal servizio, deve considerare e verificare le circostanze concrete che abbiano impedito il godimento delle ferie, comprese le assenze per malattia e l’eventuale regolare fruizione delle ferie negli anni precedenti.
- La cessazione del rapporto non può vanificare, senza compensazione economica, il diritto alle ferie compromesso da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
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