Sentenza n. 1166/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito, comunicato dalla Guardia di Finanza, sull'istanza di accesso al rapporto tecnico Arpacal relativo ai rilievi dell'inquinamento acustico e ai relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione destinataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva richiesto al Comune, ad Arpacal e alla Guardia di Finanza l'accesso alla relazione, qualificata anche come rapporto tecnico, redatta da Arpacal dopo i rilievi effettuati presso la sua abitazione il 24 luglio 2024 per verificare il superamento dei limiti di emissione sonora proveniente da attività musicali svolte in un parco giochi comunale. La richiesta era finalizzata alla tutela dei propri diritti, quindi anche in prospettiva di accesso difensivo. La Guardia di Finanza aveva comunicato di avere trasmesso la relazione al Comune, negando l'accesso diretto. Nel giudizio l'amministrazione ha precisato di non avere formato il rapporto tecnico e di non detenerne copia, affermando che l'unico atto da essa redatto, il verbale delle operazioni compiute, era già stato trasmesso alla ricorrente. La ricorrente contestava l'illegittimità del diniego e sosteneva la sussistenza dei presupposti per ottenere la documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. Rilevando che il diritto di accesso documentale presuppone l'esistenza del documento e la sua detenzione da parte dell'amministrazione destinataria, il Collegio ha ritenuto decisiva la dichiarazione della Guardia di Finanza di non avere formato né detenere copia del rapporto tecnico, riconducibile ad Arpacal. L'accesso non può essere utilizzato per ottenere documenti formati o detenuti da un'altra amministrazione, né il giudice può ordinare l'esibizione di atti inesistenti o non nella disponibilità dell'amministrazione, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur. La Guardia di Finanza ha assunto la responsabilità della propria dichiarazione e la ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare il contrario. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la ricorrente aveva indirizzato istanze anche al Comune e ad Arpacal, ma aveva agito in giudizio soltanto contro la Guardia di Finanza. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
in materia di “accesso” il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 ss. l. 241/1990
il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione
Il diritto di accesso documentale presuppone che il documento sia già formato e detenuto dall'amministrazione destinataria; non consente di imporre la formazione di un nuovo documento né di ottenere atti detenuti da altra amministrazione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone l'esistenza del documento richiesto e la sua detenzione da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza; non può essere esercitato per ottenere documenti formati o detenuti esclusivamente presso un'altra amministrazione.
- L'amministrazione destinataria dell'accesso può escludere l'esibizione dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non avere formato o di non detenere il documento richiesto; in assenza di un principio di prova contrario, tale dichiarazione è sufficiente a escludere l'ordine giudiziale di esibizione.
- In applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, il giudice dell'accesso può ordinare l'esibizione soltanto di documenti esistenti e nella disponibilità dell'amministrazione, non di atti inesistenti o non più detenuti da essa.
- La tutela giurisdizionale dell'accesso deve essere proposta nei confronti dell'amministrazione che detiene il documento: l'interessato non può ottenere dal giudice l'esibizione di un atto che egli stesso ha richiesto anche ad altre amministrazioni, ma che non risulta nella disponibilità dell'amministrazione evocata in giudizio.
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