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Sentenza

Sentenza n. 9782/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento emesso dall’Aeronautica Militare Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, prot. -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-, datato 17.04.2024 (doc. 1) e notificato il 18.04.2024 (doc. 2); • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto; IN SUBORDINE: PER L'ACCERTAMENTO del diritto soggettivo del ricorrente a percepire il trattamento economico per trasferimento d’autorità previsto dall’art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento d’autorità in data 06.03.2023 dal Comando 72° Stormo di Frosinone con al 31° Stormo di Ciampino, oltre gli interessi legali e la rivalutazione e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di trasferimento così come prevista dall’art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento d’autorità dal 72° Stormo di Frosinone al 31° Stormo di Ciampino oltre gli interessi legali e la rivalutazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\11\2024 : PER L’ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A Provvedimento di riesame -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-07-10-2024 (doc. 15), notificato in data 07.11.2024, emesso dall’Aeronautica Militare Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA), con il quale è stato confermato il rigetto della domanda di impiego ex paragrafo 4 della Direttiva -OMISSIS-, ovvero domanda di trasferimento per esigenze di natura privata del personale, presentata dal ricorrente in data 26.04.2023, finalizzata ad ottenere un trasferimento presso la precedente sede di servizio, ovvero il 72° Stormo di Frosinone; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202407651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

All'udienza pubblica il difensore del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR, preso atto della dichiarazione e dell'andamento della vicenda, ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure, la domanda di accertamento o quella di condanna. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della domanda relativa al trattamento economico per trasferimento d'autorità e provvedimento di riesame confermativo del rigetto della domanda di trasferimento per esigenze private

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Aeronautica Militare del 17 aprile 2024 e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento. In via subordinata ha domandato l'accertamento del diritto soggettivo al trattamento economico per trasferimento d'autorità, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, in relazione al trasferimento dal 72° Stormo di Frosinone al 31° Stormo di Ciampino, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità, con interessi e rivalutazione. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il provvedimento di riesame notificato il 7 novembre 2024, con cui era stato confermato il rigetto della domanda di trasferimento presso la precedente sede di servizio per esigenze di natura privata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base del preteso diritto al trattamento economico per trasferimento d'autorità; il giudice non ne ha esaminato l'applicabilità per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato nella domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti; non è stato esaminato per la definizione del giudizio in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute ai fini dell'oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione consente al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito e le domande subordinate.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione dell'andamento complessivo della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrasferimenti e impiego
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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