Cassazione Penale, Sentenza n. 29034/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per rapina, lesioni, uso indebito di carta bancomat e porto illegale di un coltello. Diop deduce vizio di motivazione circa la sua responsabilità concorsuale (sostiene di essere stato solo presente) e contesta la qualificazione del porto del coltello come in luogo pubblico. Habachi contesta la valutazione della prova testimonial e la mancata riapertura dell'istruttoria in appello, sostenendo che la vicenda andava ricondotta a rapporti legati al consumo comune di stupefacenti e che la versione difensiva sarebbe stata pretermessa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Per Diop ha rilevato la genericità del ricorso rispetto ai fatti descritti nella sentenza di merito (che lo ritiene intervenuto armato di coltello e partecipante all'azione minacciosa) e ha ritenuto non sindacabili in Cassazione i fatti valutati in concreto (tra cui il momento e il luogo in cui il coltello è stato portato). Per Habachi ha ritenuto che la valutazione della credibilità della persona offesa sia questione di fatto non riassoggettabile a revisione in sede di legittimità, essendo sorretta da riscontri (lesioni refertate, prelievo con bancomat, pagamenti incongrui rispetto alla versione difensiva) e senza manifeste contraddizioni o congetture nella motivazione. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è stata considerata non necessaria alla luce della motivazione del giudice di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609
Principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, congetture o regole generali prive di plausibilità
Sez. 6, n. 1440 del 22/10/2014 (dep.2015)
Sez. 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR
Richiama il criterio per censurare la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello: è ammissibile solo se dalla motivazione emergono lacune o manifeste illogicità su punti decisivi
Sez. U, n. 12602 del 2015 (dep.2016), Rv. 266820
Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820
Stabilisce che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è straordinaria; il giudice d'appello decide discrezionalmente se gli atti sono sufficienti o se sia necessaria integrazione probatoria
Massime di principio
- La credibilità della persona offesa è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di contraddizioni manifeste, congetture o motivazioni illogiche
- La mera presenza sul luogo di un reato non basta a provare il concorso: la responsabilità concorrente richiede elementi probatori specifici (interventi attivi, minacce, uso di armi, collaborazione concreta)
- Le valutazioni fattuali (es. momento/luogo del porto di un'arma) rese dal giudice di merito sono sottratte al sindacato di legittimità salvo vizio motivazionale palese
- La richiesta di riapertura dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale; va motivata dimostrando che senza nuove prove la decisione non è ragionevolmente possibile
- Elementi di riscontro oggettivi (referti di lesioni, prelievi con bancomat, movimenti economici incongrui) rafforzano la versione della vittima e rendono più difficile la riconsiderazione della sua attendibilità
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