Cassazione Penale, Sentenza n. 12859/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per la mancata retrodatazione della condotta di ricettazione ad epoca prossima alla data di consumazione del delitto presupposto. In particolare si sosteneva che, non essendo noto il momento di ricezione degli assegni ricettati, il calcolo del dies a quo per la prescrizione dovesse essere effettuato in prossimità della data del reato presupposto (la denuncia di rapina del 12/09/2012).
La decisione
Il giudice ha ritenuto il motivo fondato: in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, applicando il principio del favor rei, ha individuato il momento consumativo della ricettazione il 12/09/2012 (data della denuncia per la rapina dei titoli). Avuto riguardo a tale dies a quo e al termine di prescrizione risultante (massimo di dieci anni, calcolato come indicato nella sentenza), il reato di ricettazione si è estinto il 12/09/2022, anteriore alla sentenza di appello; perciò la sentenza impugnata è stata annullata quanto al capo di imputazione per ricettazione. Le statuizioni civili del primo grado sono invece rimaste invariate, non essendo stata dedotta o provata "evidenza di innocenza".
Norme richiamate
La norma sul momento consumativo del reato è stata interpretata in senso favorevole all'imputato: se manca prova certa del momento di acquisizione della cosa, il dies a quo per la prescrizione va fissato in prossimità della commissione del reato presupposto.
Cass. Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021 (Ceglia, Rv. 282307)
Richiamato il precedente di legittimità secondo cui, ove sia ignoto il momento di ricezione dei beni ricettati, il momento consumativo del reato deve essere individuato vicino alla data del delitto presupposto, in applicazione del principio del favor rei.
Principio del favor rei
Principio interpretativo di rango costituzionale/giurisprudenziale utilizzato per risolvere dubbi sul dies a quo in favore dell'imputato, determinando così un decorso della prescrizione più rapido a beneficio dell'imputato.
Massime di principio
- Se non è provato in modo certo il momento in cui l'imputato ha acquisito il bene ricettato, si deve applicare il principio del favor rei e fissare il dies a quo in prossimità della data del reato presupposto.
- Il calcolo della prescrizione deve partire dal dies a quo così individuato e tener conto di eventuali cause di sospensione; in assenza di sospensioni la prescrizione può estinguere il reato anche prima della sentenza di appello.
- Se la prescrizione ha già estinto il reato, la condanna penale va annullata; le statuizioni civili emesse in primo grado permangono salvo che sia prodotta prova di "evidenza di innocenza" o sia diversamente disposto dal giudice.
- La difesa deve dedurre e documentare eventuali elementi che possano spostare il dies a quo o interrompere/sospendere la prescrizione; l'omissione di questi argomenti può essere determinante.
- I precedenti di Cassazione vanno richiamati quando trattano esattamente il medesimo profilo probatorio (es. momento di ricezione ignoto): seguire tali precedenti è utile per ottenere la retrodatazione favorevole al ricorrente.
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