Sentenza n. 1271/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 169/2024, emessa dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in data 14 maggio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza n. 169/2024 del Tribunale di Varese, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di giudizio. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Varese era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima dell’avvio dell’esecuzione giudiziale. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché le spese e gli accessori liquidati nel giudizio presupposto. Ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà provvedere nei successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che, in ragione dell’esiguità del debito, essa sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza presupposta è stato ritenuto sussistente sulla base dell’attestazione della cancelleria del Tribunale di Varese.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve decorrere prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve essere munito dell’attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica del docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone un titolo esecutivo passato in giudicato, notificato in copia conforme presso la sede del debitore, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’Amministrazione non dimostra l’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, comprensivo delle somme principali, degli interessi e degli accessori dovuti in base al titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e definendone tempi, poteri e modalità operative.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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