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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43341/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la riforma operata dalla Corte d'appello di Firenze che, revocando l'assoluzione di primo grado per l'appropriazione indebita, aveva riconosciuto la responsabilità civile di Semprevivo e l'obbligo di risarcimento in favore delle parti civili. Il ricorso per cassazione denunciava: (1) violazione di legge ex art. 578 c.p.p., sostenendo che l'accertamento doveva limitarsi agli elementi dell'illecito penale e non accertare responsabilita' civile in via autonoma; (2) omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al presunto dolo e alla configurazione della responsabilità ex art. 2043 c.c.; (3) violazione dell'art. 603 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale rispetto a prove dichiarative decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la lettura adottata dalla Corte d'appello, ritenendo legittima la valutazione della responsabilità civile anche in sede d'appello sulla base dei principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) e senza violare la presunzione di innocenza. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'insufficienza o contraddittorietà della motivazione e alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, osservando che la Corte territoriale ha adeguatamente confutato le conclusioni del giudice di primo grado e che la ricorrente non ha indicato elementi specifici di inattendibilità che avrebbero imposto l'assunzione di nuova prova. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 3-bis c.p.p. al caso concreto per ragioni temporali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Rilevato che la norma non impedisce al giudice, nell'ambito dell'impugnazione agli effetti civili, di accertare responsabilità civile anche quando non sia stata statuita responsabilità penale; la Corte ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021 per una lettura conforme ai principi convenzionali.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte d'appello per fondare l'impugnazione agli effetti civili della sentenza di assoluzione; la Cassazione ha ritenuto condivisibile l'estensione dei principi costituzionali anche a questa norma.

  • art. 573, comma 3-bis e art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 573, comma 3-bis nel caso concreto in ragione della data di costituzione delle parti civili (prima del 30/12/2022), conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite richiamato nel provvedimento.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rinnovazione essendo mancata la specifica contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni ritenute decisive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in Cassazione.

  • art. 2043 cod. civ.

    La Corte d'appello ha valutato e ricostruito gli elementi della responsabilità aquiliana (fatto illecito, danno, nesso di causalità, colpa/dolo) e ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità civile; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso in cassazione e l'ambito della motivazione richiesto; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità e di motivazione stabiliti dalla disposizione.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. (richiamo procedurale)

    Citato rispetto alla mancata richiesta di trattazione orale: il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto e memoria difensiva, senza udienza orale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 182/2021

    Principio richiamato: la presunzione di innocenza deve essere bilanciata con il diritto al risarcimento della parte civile; la Consulta ha escluso che l'art. 578 c.p.p. debba essere interpretato in modo da impedire al giudice penale di valutare elementi per la responsabilità civile nell'ambito delle impugnazioni 'agli effetti civili'.

Massime di principio

  • La valutazione della responsabilità civile in sede penale agli "effetti civili" può essere condotta anche dopo un'assoluzione di primo grado, purché il giudice rispetti la presunzione di innocenza e fornisca motivazione adeguata e circostanziata.
  • I principi espressi dalla Corte costituzionale (es. sent. n. 182/2021) consentono al giudice di bilanciare il diritto alla presunzione di innocenza con l'interesse del danneggiato a ottenere tutela risarcitoria; ciò non autorizza valutazioni penalmente incriminanti fondate su standard di prova inferiori a quello del "oltre ogni ragionevole dubbio".
  • La riforma di una sentenza di assoluzione ai soli effetti civili richiede una motivazione "rafforzata" quando si supera il convincimento del primo giudice: il giudice d'appello deve confutare con specificità e maggior grado di persuasività le ragioni dell'assoluzione, ma la Cassazione non riesamina il merito probatorio se il sindacato travalica gli stretti limiti di legittimità.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non è automatica: la rinnovazione è necessaria solo se venga indicata e dimostrata l'attendibilità decisiva di prove dichiarative criticate; mere contestazioni generiche non obbligano il giudice ad ordinare nuova assunzione di prova.
  • Norme processuali introdotte recentemente (es. modifiche correlate all'art. 573 c.p.p.) possono applicarsi solo nei casi temporali previsti dalla legge; la loro efficacia dipende dalla data di costituzione delle parti e dall'entrata in vigore delle disposizioni.

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