Sentenza del 05/11/2018 n. 2597 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - fattura - efficacia probatoria - riferimento al contratto o all'accordo commerciale - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia probatoria di una fattura ai fini IVA e, in particolare, la necessità che il documento richiami anche il contratto o l'accordo commerciale dal quale derivano le prestazioni. Secondo il principio enunciato, il semplice riferimento a una fattura precedente non è sufficiente per attribuire piena efficacia probatoria a una successiva nota di accredito: quest'ultima deve indicare contestualmente il contratto o la convenzione da cui nasce il rapporto creditorio e debitorio.
La decisione
Dal testo emerge il principio secondo cui la fattura, per svolgere pienamente la propria funzione probante, deve consentire di collegare le prestazioni al relativo contratto o accordo commerciale. Una nota di accredito che richiami soltanto la fattura originaria, senza indicare anche il contratto o l'accordo sottostante, non è ritenuta efficace ai fini della prova della situazione creditoria e debitoria. Non sono indicati ulteriori dettagli sul dispositivo concreto, sulle parti o sull'eventuale esito processuale.
Massime di principio
- Ai fini probatori, la fattura non dovrebbe essere valutata isolatamente, ma insieme al contratto, all'ordine, alla convenzione o ad altro documento che dimostri l'origine delle prestazioni.
- Una nota di accredito deve contenere elementi sufficienti a identificare autonomamente il rapporto sottostante; il mero richiamo a una fattura precedente può non essere sufficiente.
- La documentazione fiscale e commerciale dovrebbe essere coerente e completa, riportando riferimenti incrociati a contratto, prestazioni, periodo, corrispettivi e motivazione della variazione.
- In caso di contestazione, l'assenza del riferimento al contratto o all'accordo commerciale può indebolire significativamente il valore probatorio della fattura o della nota di accredito.
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