Sentenza n. 579/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, del Piano personalizzato ex art. 14, comma 2, legge n. 328/2000 del 14.07.2025 (trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-del 06.08.2025), nella parte in cui non prevede misure adeguate rispetto agli effettivi bisogni del disabile gravissimo -OMISSIS-, come certificati, e, nella specie, nella parte in cui non prevede l’inserimento in un Centro Sociale Educativo (CSE) con frequenza quotidiana, né l’invio di un educatore domiciliare, limitando gli interventi all’inserimento dello stesso presso il centro diurno del Comune di Misilmeri con frequenza bisettimanale (senza neanche indicazione delle ore); nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere alla redazione di un nuovo Piano personalizzato ex art. 14 legge n. 328/2000, che tenga conto delle effettive e gravi esigenze di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano personalizzato ex art. 14, comma 2, l. 328/2000, nella parte in cui prevedeva soltanto l’accesso bisettimanale al centro diurno comunale, senza indicazione delle ore, anziché l’inserimento quotidiano in un Centro Sociale Educativo e l’assistenza educativa domiciliare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il Piano personalizzato predisposto per il figlio, affetto da grave disabilità e da crisi epilettiche, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 328/2000, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 4 e 5 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che le amministrazioni non avessero adeguatamente considerato la documentazione sanitaria, inclusa la prescrizione di inserimento in una struttura semiresidenziale specialistica tipo CSE; che il centro diurno comunale, frequentabile due volte alla settimana, fosse privo delle professionalità medico-infermieristiche necessarie; e che il Piano fosse generico e non contenesse una valutazione complessiva dei bisogni sociosanitari, riabilitativi, educativi, sociali ed economici della persona disabile. In corso di causa, l’UVM dell’ASP ha adottato un nuovo verbale proponendo l’inserimento in un centro diurno specializzato, mentre la ricorrente ha contestato tale soluzione, lamentando anche la mancata predisposizione del trasporto e chiedendo, in alternativa, l’erogazione di assistenza indiretta presso strutture private.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tardive alcune produzioni, ma le ha acquisite ai sensi dell’art. 65 c.p.a. perché relative ad atti formati dalla pubblica amministrazione dopo la scadenza dei termini processuali. Ha chiarito che il Piano individuale ex art. 14 l. 328/2000 è un atto complesso di tipo diseguale: il Comune ha una posizione procedimentale preponderante e deve promuovere e concludere l’iter, mentre all’Azienda sanitaria compete la valutazione medico-sanitaria, compresa l’individuazione della struttura residenziale o semiresidenziale appropriata. Il nuovo verbale dell’UVM, adottato dopo l’ordinanza cautelare, non costituisce un mero atto istruttorio, ma una determinazione autonoma e vincolante per gli aspetti sanitari, dotata di autonoma lesività; le relative contestazioni avrebbero quindi dovuto essere proposte tempestivamente contro tale atto, con conseguente inammissibilità dei profili rivolti contro di esso. Nel merito, il giudice ha comunque escluso la violazione di legge e l’eccesso di potere. Le valutazioni dell’UVM si erano basate sulla documentazione medica prodotta, incluso il programma riabilitativo dell’U.O.C. di Psichiatria, e le amministrazioni avevano infine previsto l’inserimento in una struttura semiresidenziale specializzata, coerente con le esigenze del disabile. La scelta della struttura costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, incongruità, travisamento dei fatti, mancata motivazione o mancata considerazione di circostanze decisive; tali vizi non sono stati ravvisati. Le eventuali difficoltà relative al trasporto o alla concreta fruizione del Piano riguardano una fase successiva, non ancora definita, e restano impregiudicate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili [...] i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un Progetto individuale.
Il progetto individuale è un atto complesso di tipo diseguale: il Comune ha il ruolo procedimentale preponderante e deve promuovere e concludere l’iter, mentre l’Azienda sanitaria formula le valutazioni medico-sanitarie, inclusa la scelta della struttura appropriata.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione prospettato dalla ricorrente non è stato ravvisato, poiché le determinazioni si fondavano sulla documentazione sanitaria e sulla valutazione dell’UVM.
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di acquisire documenti tardivi quando la loro acquisizione è necessaria ai fini della decisione, in particolare se relativi ad atti amministrativi formati successivamente alla scadenza dei termini processuali.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito di documenti e memorie sono stati applicati dichiarando tardive alcune produzioni, salvo la successiva acquisizione ai sensi dell’art. 65 c.p.a.
art. 97 Cost.
La censura riferita ai principi di buon andamento e imparzialità è stata ritenuta infondata per l’assenza dei vizi dedotti nell’elaborazione del Piano.
artt. 4 e 5 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione nella concreta disciplina del Piano.
Massime di principio
- Il progetto individuale previsto dall’art. 14 l. 328/2000 costituisce un atto complesso di tipo diseguale: il Comune assume una posizione procedimentale preponderante, dovendo promuovere e concludere l’iter, mentre all’Azienda sanitaria spettano le valutazioni propriamente medico-sanitarie, tra cui l’individuazione della struttura residenziale o semiresidenziale adeguata.
- La scelta della struttura sanitaria o semiresidenziale destinata alla persona con disabilità costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi quali manifesta illogicità, incongruità, travisamento dei fatti, mancata motivazione o mancata considerazione di circostanze decisive.
- Quando, nel corso del giudizio, l’UVM adotta una determinazione che esprime la valutazione medico-sanitaria di competenza dell’Azienda sanitaria e vincola il successivo provvedimento conclusivo, tale determinazione non è un mero atto istruttorio, ma un atto autonomamente lesivo che deve essere tempestivamente impugnato.
- Le contestazioni relative agli ostacoli alla concreta fruizione del Piano personalizzato, come la mancata predisposizione del trasporto verso la struttura individuata, riguardano una fase successiva dell’azione amministrativa e non possono incidere sulla legittimità del Piano se tale fase non è ancora stata definita.
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