Cassazione Civile, Ordinanza n. 32533/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’anticipazione di un contributo pubblico concesso a un beneficiario privato per la realizzazione di un progetto finanziato. Dopo la revoca del beneficio e il mancato spontaneo rimborso delle somme, la Provincia otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della garante; l’opposizione proposta dalla compagnia assicuratrice veniva rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello riformava la decisione, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, condannando la Provincia a restituire quanto ricevuto dalla garante. Con un solo motivo di ricorso per cassazione, la Provincia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia e, per tale via, avesse escluso l’applicabilità dell’art. 1957 c.c.; inoltre censurava l’interpretazione della clausola che richiamava la rinuncia al termine di decadenza, sostenendo che la clausola di durata della garanzia fosse chiara nel prevederne la scadenza e che la lettura sistematica adottata in appello avesse indebitamente alterato il senso delle pattuizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice di merito non si era limitato al solo dato letterale, ma aveva valorizzato anche altre clausole della polizza e il loro collegamento logico-sistematico, tra cui la previsione di una possibile scadenza anticipata e la clausola finale di cessazione di efficacia della garanzia; ha quindi ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del risultato interpretativo, attività riservata al giudice di merito quando la clausola sia suscettibile di più letture plausibili. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Il significato delle dichiarazioni negoziali non può essere fissato esclusivamente sul dato letterale, ma va ricostruito attraverso l’intero procedimento interpretativo e considerando anche gli elementi testuali ed extratestuali.
art. 1363 c.c.
Le clausole del contratto devono essere lette in modo sistematico e coordinato tra loro.
art. 1367 c.c.
Nel ricorso è richiamato come canone interpretativo, ma la Corte valorizza il complessivo coordinamento delle clausole più che una singola lettura isolata.
art. 1944 c.c.
È richiamato nella polizza come beneficio cui la garante rinuncia; la Corte considera tale rinuncia in collegamento con quella relativa all’art. 1957 c.c.
art. 1957 c.c.
La Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità della norma in presenza di un contratto autonomo di garanzia; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, ma ribadisce che la censura non può risolversi in una diversa lettura della clausola.
art. 380-bis c.p.c.
È la base processuale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
È richiamato per indicare che la clausola contrattuale era stata riprodotta nel ricorso ai fini dell’onere di specifica indicazione del contenuto del documento.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale della clausola, ma deve svilupparsi in modo sistematico, coordinando tutte le pattuizioni e verificandone la coerenza complessiva.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta dell’una o dell’altra appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- In sede di legittimità, la violazione dei canoni ermeneutici può essere dedotta solo se si denunci un effettivo errore nell’uso dei criteri interpretativi; non è sufficiente contestare il solo risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito.
- La rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., se inserita in una polizza con ulteriori clausole di esonero e di disciplina della durata della garanzia, va letta nel contesto dell’intero regolamento contrattuale e non isolatamente.
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