Cassazione Penale, Sentenza n. 33063/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania del 05/03/2021 deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per il diniego, per tutti, delle circostanze attenuanti generiche e per l'asserita eccessività delle pene inflitte. I primi quattro presentano il ricorso congiunto contestando altresì la valutazione della confessione resa in sede d'appello dopo la condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha confermato che la confessione resa in udienza d'appello non appariva spontanea né indice di sicura resipiscenza, e che, considerata la gravità dei fatti e i precedenti penali di alcuni imputati, mancavano elementi sintomatici di meritevolezza. Per l'inammissibilità totale è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, ritenuta la colpa nell'aver proposto ricorsi che hanno determinato le cause dell'inammissibilità, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (con riferimento alla Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Usato per valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso: i ricorrenti non hanno fornito la specificità richiesta dal primo comma, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 591 c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiesto il rispetto della specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici e non consentiti, giustificando l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità totale del ricorso; la Corte l'ha applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
art. 512-bis c.p.
Norma sostanziale del reato per il quale gli imputati erano stati dichiarati responsabili in concorso; la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità per questo articolo.
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza citata come principio secondo cui la colpa dei ricorrenti nel determinare l'inammissibilità può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto ravvisabile tale colpa e liquidato la somma di euro 3.000,00 per ciascuno.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve indicare motivi espressamente consentiti e con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o non ammessi portano all'inammissibilità.
- La confessione resa dopo la condanna di primo grado può essere valutata come non spontanea e quindi non valorizzabile ai fini di attenuanti o di resipiscenza, soprattutto se mancano elementi concreti di cambiamento.
- La gravità dei fatti e i precedenti penali degli imputati possono ostare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche se non emergono elementi sintomatici di meritevolezza.
- L'inammissibilità totale determina la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e può comportare sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti quando la loro condotta è ritenuta colposa nel determinare l'inammissibilità.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è fondamentale curare la specificità e la legittimità dei motivi, documentando in modo puntuale eventuali vizi di diritto o di motivazione per evitare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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