Cassazione Civile, Ordinanza n. 17023/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, tempestivamente depositata e sottoscritta dai ricorrenti e dal difensore, nonché dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal creditore per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale i debitori avevano vincolato alcuni diritti immobiliari. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo infondate le eccezioni dei convenuti sulla asserita nullità del credito posto a base dell'azione: il credito derivava da un mutuo ritenuto valido e non nullo per difetto di causa, e comunque non risultava provata la nullità del finanziamento; inoltre era stata esclusa la nullità dell'intera fideiussione per le clausole anticoncorrenziali eventualmente inserite nel contratto, essendo al più configurabile la validità parziale del rapporto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza hanno rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come norma fondante l'azione revocatoria ordinaria diretta a rendere inefficace l'atto dispositivo compiuto dal debitore
art. 2 della legge n. 287/90
richiamato per escludere che l'eventuale inserzione di clausole anticoncorrenziali nella fideiussione comportasse automaticamente la nullità dell'intero contratto
art. 1419 c.c.
richiamato nel senso della conservazione della validità delle restanti pattuizioni, anche ove singole clausole fossero nulle
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore
art. 390 c.p.c.
indicato come requisito della rituale rinuncia al ricorso idonea a determinare l'estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
richiamato per escludere ogni statuizione sulle spese in seguito alla rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In presenza di una declaratoria di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione quando ciò risulti conforme al caso concreto e alla disciplina applicata nel provvedimento.
- L'eventuale nullità di singole clausole contrattuali non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto, ove le restanti pattuizioni conservino autonoma validità ai sensi dell'art. 1419 c.c.
- L'inserimento in un contratto di clausole asseritamente anticoncorrenziali non viene affermato nel provvedimento come causa automatica di nullità dell'intero rapporto, essendo richiamata la tesi della conservazione del contratto e dell'eventuale tutela risarcitoria del soggetto danneggiato.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il giudizio sulla sussistenza del credito presupposto può fondarsi sulla validità del titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria.
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