Sentenza n. 5909/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Roma, prot. uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, relativo al rigetto del Ricorso Gerarchico proposto dal ricorrente avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro al volo emesso dalla Questura di Roma in data -OMISSIS- e notificato l’-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, disposta dal Questore ai sensi dell'art. 39 TULPS. La revoca era stata motivata dal ritiro delle armi e delle munizioni regolarmente detenute, nonché dell'arma in dotazione individuale, in ragione del profilo professionale del ricorrente e di una ritenuta sofferenza comportamentale conseguente a una denuncia-querela dalla quale era scaturito un procedimento penale per il reato indicato nel provvedimento. Il ricorrente deduceva irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa, sostenendo in sostanza la falsità delle accuse e rilevando di essere tuttora in servizio presso una Stazione dei Carabinieri.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore all'udienza secondo cui il ricorrente, essendo stato destituito dall'Arma, non aveva più interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita di interesse; in tal caso il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non sono state esaminate le censure di irragionevolezza e illogicità né la legittimità della revoca della licenza. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione della Prefettura.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta perdita di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 39 TULPS
È richiamato quale base normativa del provvedimento questorile di ritiro delle armi e di revoca della licenza, ma la sua legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- La dichiarazione della sopravvenuta perdita di interesse determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., senza che il giudice possa procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte contro il provvedimento impugnato.
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