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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32699/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stella chiedeva la declaratoria di inefficacia (retrodatazione) della misura cautelare applicata l'8 aprile 2022 ai sensi dell'art. 297 c.p.p., invocando la disciplina della "contestazione a catena" in relazione a una precedente ordinanza custodiale emessa il 21 ottobre 2019 (arresto in flagranza per detenzione di cocaina e hashish). La difesa sosteneva che i fatti dei due procedimenti fossero legati da connessione qualificata (stessa associazione e medesimo disegno criminoso) e che gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima misura (decreto di giudizio immediato del 3/12/2019), quindi la seconda misura doveva retrodatare alla prima ovvero essere sostituita con arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame aveva invece ritenuto che le due ordinanze riguardassero procedimenti distinti, fatti diversi non collegati da connessione qualificata e che non sussistesse il requisito della desumibilità; il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: (i) contestazione della mancata qualificazione della connessione e (ii) contestazione dell'insussistenza della desumibilità dagli atti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussisteva connessione qualificata fra i fatti delle due ordinanze: la difesa non ha dimostrato l'esistenza di una specifica programmazione unitaria che collegasse gli episodi contestati; la mera omogeneità dei reati e la contiguità spazio-temporale non sono sufficienti. Quanto alla desumibilità, è stato ritenuto che gli elementi probatori utili a fondare la seconda ordinanza non fossero, nella completezza e nella concatenazione necessaria, conosciuti e apprezzati dal pubblico ministero al momento dell'adozione della prima misura: la comunicazione/informativa finale è stata depositata solo il 6 ottobre 2021, per cui la valutazione cautelare era possibile solo successivamente. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norma centrale sulla retrodatazione delle misure cautelari: la Corte richiama la distinzione giurisprudenziale fra i tre casi di retrodatazione (stessi procedimento e stessi fatti o connessione qualificata; procedimenti diversi con connessione qualificata; stessi procedimento per fatti non connessi) e i relativi limiti all'operatività automatica della retrodatazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale per la pronuncia dell'ordinanza (modalità di decisione); usato nel testo processuale che ha disposto l'udienza e la relazione del giudice.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale richiamata per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (fatti per i quali l'imputato è stato arrestato in flagranza il 21/10/2019).

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamata come norma di riferimento nel capo di imputazione relativo all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (articolazione del quadro accusatorio originario).

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento giurisprudenziale per spiegare i limiti del giudice incompetente nel disporre misure cautelari e per motivare la disciplina restrittiva sulla retrodatazione quando i procedimenti pendono davanti a uffici diversi.

  • Orientamenti giurisprudenziali: Sezioni Unite, sent. n. 21957/2005 (Rahulia)

    Sentenza di riferimento che individua le tre ipotesi di retrodatazione e i relativi requisiti; la Corte ha riconfermato e applicato tali principi al caso concreto.

  • Orientamenti giurisprudenziali: Sezioni Unite, sent. n. 14535/2006 (Librato)

    Ulteriore precisazione delle Sezioni Unite sulla retrodatazione anche nei procedimenti diversi quando la separazione sia frutto di scelta indebita dell'autorità e gli elementi fossero desumibili al momento della prima ordinanza.

  • Giurisprudenza di merito e di legittimità citata (es. Sez.5 n.49224/2017; Sez.1 n.18340/2011; Sez.2 n.16595/2020)

    Richiami a precedenti che precisano che non è automaticamente configurabile la connessione qualificata fra reato associativo e reati-fine e che la retrodatazione non opera se non sussistono i requisiti specifici (identità di programma criminoso, desumibilità, o scelta indebita dell'autorità).

  • art. 94, comma 1-ter (adempimenti di trasmissione atti)

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione; citata in relazione agli adempimenti consequenziali alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • La retrodatazione della misura cautelare (contestazione a catena) opera solo se ricorrono i presupposti specifici indicati dalla giurisprudenza: connessione qualificata tra i fatti o, nei procedimenti diversi, la desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la seconda misura al momento della prima.
  • La mera omogeneità dei reati (stessa tipologia di delitti) e la contiguità spazio-temporale non bastano a provare l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: bisogna dimostrare una programmazione specifica e collegamenti fattuali concreti.
  • Per la valutazione della desumibilità rileva non il momento di acquisizione degli atti investigativi, ma il momento in cui il pubblico ministero ne era nelle condizioni di conoscerne e apprezzarne la portata probatoria in modo meditato e organico.
  • Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione può essere ammessa solo se la separazione è il risultato di una scelta indebita dell'autorità (es. volontaria separazione di notizie di reato) e gli elementi probatori erano già desumibili al momento della prima ordinanza.
  • Nei procedimenti che coinvolgono reati associativi non è automatico considerare i reati-fine come parte del programma associativo: occorre prova specifica che i singoli reati siano stati consumati in esecuzione del disegno associativo.
  • Il carico probatorio per ottenere la retrodatazione grava sulla difesa quando contesta la mancata retrodatazione: bisogna indicare e dimostrare gli elementi che comprovano la connessione qualificata o la desumibilità.
  • In pratica, quando si valuta una richiesta di retrodatazione, occorre documentare chiaramente (a) la natura unitaria del programma criminoso o (b) che il PM aveva già, al momento della prima misura, un quadro probatorio completo e apprezzabile relativo ai fatti poi oggetto della seconda ordinanza.

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