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Parere

Parere n. 1216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Daniela Caldone contro il Comune di Matera per l’annullamento del provvedimento in data 12 febbraio 2024 avente ad oggetto la decadenza dalla subconcessione di immobili demaniali.

Giustizia amministrativa202500019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della decadenza dalla subconcessione di immobili demaniali nei Sassi di Matera, della successiva conferma, degli atti di accertamento e dell’ordine di rilascio.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Matera del 13 febbraio 2024, successivamente confermata il 24 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla subconcessione di tre immobili demaniali destinati ad attività artigianale di restauro. Ha dedotto, da un lato, la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che non ricorressero ragioni di ordine pubblico idonee a giustificare l’omissione della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto. Dall’altro lato, ha contestato la gravità dell’inadempimento, sostenendo che gli eventi organizzati nei locali fossero pochi, sporadici e promozionali, riconducibili alla categoria dei servizi prevista dal regolamento comunale, e non integrassero un mutamento della destinazione d’uso. Ha inoltre invocato il decorso di oltre venti anni, il legittimo affidamento, la buona fede e la sproporzione della decadenza rispetto alla violazione contestata. Il Comune ha dedotto che nei locali si svolgeva stabilmente attività di intrattenimento danzante e somministrazione di alimenti e bevande, con attrezzature professionali, incassi a pagamento e locazione a terzi, in contrasto con il vincolo di destinazione artigianale. La questione ha riguardato, pertanto, la legittimità della decadenza, delle deroghe alle garanzie partecipative e della valutazione comunale sulla gravità e reiterazione dell’inadempimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Quanto al primo motivo, ha ritenuto giustificata l’omissione della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto, poiché il Comune aveva richiamato ragioni di ordine pubblico connesse alla gestione di beni demaniali di pregio e alla reiterata attività abusiva di pubblico spettacolo e somministrazione. La decadenza è stata inoltre considerata misura sostanzialmente vincolata, rispetto alla quale l’interlocuzione preventiva non avrebbe potuto modificarne l’esito. In ogni caso, la successiva audizione della ricorrente e il riesame conclusosi con il provvedimento motivato del 24 aprile 2024 hanno consentito il recupero del contraddittorio procedimentale. Quanto al secondo motivo, la Sezione ha escluso che si trattasse di episodi isolati o meramente promozionali: i permessi rilasciati nel 2023 e fino al gennaio 2024, la presenza di bancone per cocktail, registratore di cassa, impianti audio e luci, nonché la locazione a terzi, hanno dimostrato una utilizzazione sistematica dei locali per eventi musicali a pagamento e per attività di somministrazione. Tali attività sono state ritenute estranee e incompatibili con il progetto esecutivo, che prevedeva galleria espositiva, laboratorio di restauro e studio diagnostico. La Sezione ha quindi ritenuto legittima la decadenza senza preventiva diffida, in ragione della gravità e reiterazione delle violazioni. Il decorso del termine decennale previsto dalla convenzione non è stato considerato idoneo a consentire la modifica della destinazione d’uso, né il tempo trascorso ha potuto sanare l’uso abusivo del bene o fondare un legittimo affidamento contrario agli obblighi convenzionali.

Osservazioni

Primo motivo - Garanzie partecipative

La mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto è stata ritenuta giustificata dalle ragioni di ordine pubblico connesse alla gestione dei beni demaniali e alla reiterata attività abusiva. La successiva audizione della ricorrente e il provvedimento di conferma motivato hanno comunque consentito il riesame della vicenda e il recupero del contraddittorio.

Secondo motivo - Gravità e reiterazione dell’inadempimento

La condotta non è stata qualificata come episodica o promozionale, ma come uso sistematico dei locali per intrattenimento danzante e somministrazione di alimenti e bevande, incompatibile con la destinazione artigianale di restauro. I permessi per eventi, le attrezzature professionali e la locazione a terzi hanno confermato la natura strutturale dell’uso difforme.

Secondo motivo - Proporzionalità e preventiva diffida

La decadenza è stata ritenuta proporzionata e non preceduta necessariamente da diffida, poiché le violazioni gravi e reiterate compromettevano il proficuo prosieguo del rapporto e rendevano inattuabili gli scopi della subconcessione.

Secondo motivo - Decorso del tempo e legittimo affidamento

Il decorso di oltre venti anni e il termine decennale di utilizzo diretto previsto dalla convenzione non consentivano di alterare la destinazione del bene. Il tempo trascorso non sana l’inadempimento degli obblighi convenzionali né legittima un uso abusivo del bene demaniale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sul quale il Consiglio di Stato rende il parere decisorio.

  • artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie di motivazione, comunicazione di avvio e preavviso di rigetto possono essere derogate in presenza di ragioni di ordine pubblico o urgenza adeguatamente motivate; nel caso concreto, la successiva audizione ha comunque consentito il riesame della posizione della ricorrente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta non sanabilità dell’omissione del preavviso di rigetto, ma la Sezione fonda il rigetto principalmente sulla giustificazione dell’omissione e sul successivo riesame partecipato.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del provvedimento di decadenza presentata dalla ricorrente.

  • l. 771/1986

    È richiamata nel quadro della disciplina degli interventi e delle destinazioni nei Rioni Sassi; la Sezione esclude che l’attività di feste danzanti con somministrazione a pagamento possa essere ricondotta alla destinazione artigianale o di restauro.

  • art. 7 della convenzione di subconcessione

    Prevedeva l’utilizzo diretto e conforme al progetto esecutivo per almeno dieci anni; tale previsione non autorizzava, dopo il decorso del termine, la modifica della destinazione del bene.

  • art. 681 c.p.

    È richiamato dal Comune e dalla Sezione quale contestazione penale collegata alla gestione degli eventi nei locali.

  • T.U.L.P.S.

    È richiamato in relazione alle violazioni connesse allo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232

    Afferma la legittimità della decadenza quando l’inadempimento compromette significativamente il proficuo prosieguo del rapporto o rende inattuabili gli scopi della concessione, senza necessità di preventiva diffida in presenza di violazioni gravi e reiterate.

Massime di principio

  • La decadenza da una concessione o subconcessione demaniale è legittima quando l’inadempimento del concessionario compromette significativamente il proficuo prosieguo del rapporto o rende inattuabili gli scopi della concessione.
  • In presenza di violazioni gravi, reiterate e strutturalmente incompatibili con la destinazione del bene demaniale, la decadenza può essere disposta senza preventiva diffida, quando essa costituisca la misura necessaria e proporzionata alla tutela della funzione pubblica del bene.
  • Le garanzie partecipative possono essere omesse in presenza di ragioni di ordine pubblico o urgenza adeguatamente motivate; il successivo riesame effettivo della posizione dell’interessato, preceduto da audizione e concluso con un provvedimento motivato, può comunque neutralizzare la lesione partecipativa dedotta.
  • Il decorso del tempo e l’uso protratto del bene non sanano la violazione degli obblighi convenzionali né attribuiscono al concessionario il potere di modificare unilateralmente la destinazione del bene demaniale.
  • La qualificazione di un’attività come occasionale o promozionale deve essere valutata alla luce del suo concreto assetto organizzativo; la reiterazione degli eventi, la presenza di attrezzature stabili, l’incasso a pagamento e la locazione a terzi possono dimostrare un uso sistematico e incompatibile con la destinazione concessoria.

Decadenza dalla subconcessione di immobili demaniali nei Sassi di Matera

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla titolare di un’impresa individuale contro il Comune di Matera, per l’annullamento della decadenza dalla subconcessione di tre immobili demaniali destinati ad attività artigianale di restauro. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Premesse e vicenda concessoria

La ricorrente svolgeva attività di restauro dal 1996. In seguito a una procedura di assegnazione, aveva ottenuto dal Comune la subconcessione di un immobile in via Madonna dell’Idris n. 27 e, successivamente, degli immobili ai numeri 25 e 26, collegati al primo. Il progetto approvato prevedeva l’utilizzo dei locali come galleria espositiva, laboratorio di restauro di manufatti lignei e studio diagnostico.

Per il primo immobile era stato riconosciuto un contributo in conto capitale per il risanamento; gli altri locali erano stati restaurati a spese della ricorrente. La convenzione imponeva l’utilizzo diretto e conforme al progetto esecutivo per almeno dieci anni.

Accertamenti e provvedimenti comunali

A seguito di accessi della Polizia Locale, nel 2023 è stata accertata nei locali la presenza di un’attività di intrattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande. Sono stati rilevati un bancone per cocktail, un registratore di cassa con listino prezzi, casse acustiche, consolle, impianto luci e la presenza di un disk jockey.

Il Comune ha inoltre considerato rilevante la stipula di un contratto di locazione con un organizzatore di eventi. Sono state quindi adottate ordinanze di cessazione dell’attività di somministrazione e di pubblico spettacolo, non impugnate dalla ricorrente, e successivamente la determinazione del 13 febbraio 2024 di decadenza dalla subconcessione. Dopo una richiesta di sospensione e di audizione, la ricorrente è stata ascoltata il 23 aprile 2024; il Comune ha confermato la decadenza con provvedimento motivato del 24 aprile 2024 e ha poi ordinato il rilascio degli immobili.

Primo motivo: partecipazione procedimentale

La ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’omesso preavviso di rigetto, deducendo la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990.

La Sezione ha ritenuto che la disciplina e la giurisprudenza amministrativa consentano deroghe alle garanzie partecipative in presenza di ragioni di ordine pubblico o urgenza, purché adeguatamente motivate. Nel caso concreto, il Comune aveva richiamato la necessità di tutelare la corretta gestione di beni demaniali situati in un’area di particolare pregio turistico e culturale.

La misura è stata inoltre considerata sostanzialmente vincolata, in ragione delle plurime attività abusive accertate, sicché una interlocuzione preventiva non avrebbe potuto modificarne l’esito. In ogni caso, la successiva audizione della ricorrente e il riesame concluso con il provvedimento del 24 aprile 2024 hanno consentito una rivalutazione partecipata della vicenda.

Secondo motivo: destinazione del bene e gravità dell’inadempimento

La ricorrente ha sostenuto che gli eventi fossero soltanto tre o quattro, occasionali e promozionali, e che rientrassero nella categoria dei servizi prevista dalla disciplina comunale. Ha inoltre evidenziato che il termine decennale di utilizzo diretto era già decorso.

La Sezione ha respinto tale ricostruzione. Dagli atti risultavano numerosi permessi per spettacoli e trattenimenti rilasciati nel 2023 e fino al gennaio 2024, con causali riferite a feste private e balli a pagamento. La presenza di attrezzature stabili, della cassa e del bancone, insieme alla locazione a terzi, ha dimostrato un utilizzo sistematico dei locali per attività di intrattenimento e somministrazione.

Tali attività sono state ritenute estranee alla destinazione artigianale di restauro e incompatibili con il progetto esecutivo approvato. Non potevano essere ricondotte né a una semplice promozione culturale né alla medesima categoria funzionale dell’attività artigianale.

Proporzionalità, diffida e legittimo affidamento

Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232, la Sezione ha affermato che la decadenza è legittima quando l’inadempimento compromette significativamente il rapporto concessorio o rende inattuabili gli scopi della concessione. In presenza di violazioni gravi e reiterate non è necessaria una preventiva diffida.

La reiterazione degli eventi, l’organizzazione di attività a pagamento, la somministrazione abusiva e la locazione a terzi hanno reso la decadenza la misura proporzionata alla tutela della destinazione pubblica del bene demaniale. Il tempo trascorso non ha sanato la violazione degli obblighi convenzionali e il decorso dei dieci anni previsti dalla convenzione non ha attribuito alla concessionaria la facoltà di modificare la destinazione dei locali.

La Sezione ha inoltre escluso la lesione del legittimo affidamento, ritenendo che il concessionario non possa invocare l’affidamento per conservare un uso abusivo e contrario alla convenzione. Ha considerato significativa anche la mancata impugnazione delle ordinanze di cessazione e la riconsegna spontanea dei locali.

Conclusioni

La Sezione Prima ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. La decadenza dalla subconcessione è stata quindi ritenuta legittima sia sotto il profilo procedimentale, per la presenza di ragioni di ordine pubblico e per il successivo riesame partecipato, sia sotto il profilo sostanziale, per la gravità e reiterazione dell’uso difforme del bene demaniale.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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