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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, il 31 ottobre 2022, n. -OMISSIS-, con cui era rigettato il ricorso proposto per l’annullamento: - del provvedimento dirigenziale del Comune di -OMISSIS- Settore Pianificazione Urbanistica, ufficio condono edilizio, del 7 dicembre 2007 n. 124, con cui è stata denegata la richiesta del ricorrente di rilascio Concessione edilizia in sanatoria ingiungendo la demolizione delle opere eseguite, nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, ivi compreso, ove occorra, il parere tecnico del responsabile del procedimento del 4 dicembre 2007 e la nota del Corpo di Polizia Municipale del 6 marzo 2006, richiamati nel sopradetto provvedimento di diniego; e per il risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202401468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione edilizia in sanatoria e l’ingiunzione di demolizione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego comunale del rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativa al mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da rurale a civile abitazione, con contestuale ingiunzione di demolizione. L’appellante ha dedotto: violazione dell’art. 73, comma 2, c.p.a. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’udienza di discussione; violazione dell’art. 32, comma 37, d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost. e dei principi sui provvedimenti di secondo grado, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e travisamento; ulteriore violazione dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 e dell’art. 14 l.r. n. 2/2002, con deduzione di difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione; infine violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune ha eccepito la tardività dell’appello, originariamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato contro una sentenza del TAR siciliano e successivamente depositato presso il CGARS.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l’appello irricevibile, senza esaminare i motivi di merito. Ha affermato che la competenza funzionale del CGARS sulle impugnazioni delle sentenze dei TAR siciliani è inderogabile e che, in caso di erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo non può decidere la causa, dovendo dichiarare la propria incompetenza e consentire la riassunzione davanti al CGARS. Tuttavia, l’erronea proposizione non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione: l’appellante deve depositare l’atto presso il CGARS entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione, oppure rinnovare la notificazione e rispettare il termine previsto per il deposito. Nel caso concreto, la sentenza di primo grado era stata depositata il 31 ottobre 2022; l’appello era stato notificato il 30 novembre 2023, ma depositato presso il CGARS soltanto il 23 dicembre 2024, oltre trenta giorni dalla notificazione. Il deposito effettuato presso il Consiglio di Stato non interrompe né sospende il termine per il deposito davanti al CGARS. Neppure la rinnovazione della notificazione del 19 dicembre 2024, qualificata come notificazione in riassunzione, poteva sanare la tardività, essendo intervenuta dopo la scadenza dei termini di impugnazione. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 373/2003

    la questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa

    La competenza del CGARS sulle controversie amministrative siciliane è funzionale e inderogabile, in quanto attuativa dello Statuto speciale e dotata di rango costituzionale.

  • art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana

    Costituisce il fondamento statutario della competenza del CGARS quale sezione staccata del Consiglio di Stato.

  • art. 94 c.p.a.

    Il termine per il deposito dell’appello è perentorio; il suo mancato rispetto determina l’irricevibilità dell’impugnazione.

  • art. 45 c.p.a.

    L’appello erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato può essere depositato presso il CGARS entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione.

  • art. 92 c.p.a.

    In alternativa, l’appello può essere nuovamente notificato e depositato nel termine previsto dalla disposizione.

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione alle modalità di discussione della causa, ma non è stata esaminata per l’irricevibilità dell’appello.

  • art. 21-quater l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma i relativi profili sostanziali non sono stati esaminati.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per il difetto di motivazione, ma il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito.

Massime di principio

  • La competenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sulle impugnazioni delle sentenze dei TAR siciliani è funzionale, inderogabile e comprende ogni questione concernente il giudizio, inclusa l’ammissibilità o ricevibilità dell’appello.
  • L’erronea proposizione davanti al Consiglio di Stato di un appello avverso una sentenza di un TAR siciliano non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione; l’appellante può correggere l’errore depositando l’appello presso il CGARS entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione, oppure rinnovando la notificazione nei termini processuali applicabili.
  • Il deposito dell’appello presso il Consiglio di Stato non interrompe né sospende il termine per il deposito dell’impugnazione presso il CGARS.
  • La rinnovazione della notificazione dell’appello, effettuata dopo la scadenza dei termini di impugnazione, non può sanare la tardività del deposito originario presso il CGARS né riaprire i termini decadenziali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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