Cassazione Penale, Sentenza n. 17383/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non contenesse la condanna di Cattabiani nei confronti di Nina Nemet (essendo la condanna prevista solo in favore delle parti civili "rispettivamente costituite nei loro confronti"). L'istanza di correzione è stata dichiarata inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Barbara Cattabiani ha chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 33505/2021 del 7/9/2021: nella statuizione sulle spese era indicata la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da Nina Nemet anche a carico di Cattabiani, mentre dagli atti risultava che Nina Nemet non si era costituita parte civile nei confronti di Cattabiani.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
L'art. 616 è richiamato per giustificare la condanna della parte che propone un'istanza inammissibile al pagamento delle spese processuali: la norma è utilizzata come base per sanzionare e compensare i costi derivanti da una richiesta non ammissibile.
Massime di principio
- Verificare sempre, prima di chiedere la correzione di un errore materiale, gli atti del procedimento per accertare se l'errore esiste effettivamente (es. costituzione di parte civile) e non sia già risolto dalla formulazione della sentenza.
- La dizione "a favore soltanto delle parti civili \"rispettivamente costituite nei loro confronti\"" indica che le spese sono dovute solo verso le parti civili che si sono costituite contro il singolo imputato; non può essere interpretata come una condanna automatica verso tutte le parti civili nominate.
- Se la correzione richiesta comporta una modifica sostanziale o una diversa valutazione dei fatti o del diritto, è più adeguato ricorrere con gli strumenti impugnatori ordinari piuttosto che con la procedura per errore materiale.
- Richieste manifestamente infondate o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre istanze ridondanti.
- Documentare in modo chiaro e puntuale l'errore materiale contestato (riferimenti di atto, pagine, formulazioni testuali) è essenziale per aumentare le probabilità di accoglimento dell'istanza di correzione.
Testo integrale
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