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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4806 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

S.A. aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia il 22 marzo 2010 su 29 cartelle relative, tra l'altro, a IVA, Iciap, tasse automobilistiche e altri tributi. La CTR aveva ritenuto illegittima l'iscrizione relativamente ai crediti tributari contestati, perché il credito per tasse automobilistiche era prescritto e il credito dell'Agenzia delle entrate non risultava adeguatamente esplicitato nei suoi presupposti. Equitalia ha impugnato la sentenza deducendo: l'inammissibilità del ricorso notificato dal contribuente in busta chiusa; il proprio difetto di legittimazione passiva e l'errata condanna alle spese; l'illegittima cancellazione integrale dell'ipoteca, benché fossero stati contestati soltanto alcuni crediti e ve ne fossero anche di non tributari o non impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi di Equitalia. La notificazione del ricorso in busta chiusa è stata qualificata come mera irregolarità, non invalidante in assenza di contestazioni sull'effettiva provenienza e sul contenuto dell'atto. Equitalia è stata ritenuta legittimata passivamente, poiché l'impugnazione riguardava direttamente l'iscrizione ipotecaria da essa eseguita; essa avrebbe potuto chiamare in giudizio l'ente impositore per essere manlevata. È stato invece accolto il terzo motivo: la CTR non poteva ordinare la cancellazione totale dell'ipoteca, poiché il giudizio riguardava soltanto alcuni crediti tributari e l'ipoteca garantiva anche crediti non tributari, crediti non contestati e cartelle non impugnate. La sentenza è stata quindi cassata sul punto e la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti tributari contestati nel giudizio. Le spese sono state compensate sia per il giudizio di merito sia per quello di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16-20

    Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità alla parte non siano contestati.

    La notifica in busta chiusa non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso quando non crea incertezza sull'atto notificato o sulla sua provenienza e non arreca un concreto pregiudizio alla difesa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1, lett. e-bis)

    Il contribuente può impugnare l'iscrizione ipotecaria.

    L'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche quando le contestazioni riguardano la fondatezza o la prescrizione dei crediti sottostanti.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili a garanzia del credito per la riscossione.

    L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca a tutela dei crediti, ma la misura deve rimanere collegata a crediti effettivamente esistenti, esigibili e ricompresi nell'oggetto del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 4

    Norme sulla giurisdizione e sulla competenza delle commissioni tributarie.

    Il giudice tributario può pronunciarsi sui crediti tributari e sugli atti della riscossione tributaria, ma non può estendere la propria decisione a crediti non tributari sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Codice di procedura civile, artt. 91, 112, 156, 360 e 378

    La decisione ribadisce i principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sanatoria delle irregolarità processuali mediante raggiungimento dello scopo, regolazione delle spese, motivi del ricorso per cassazione e deposito della memoria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un errore formale nella modalità di spedizione dell'atto non comporta automaticamente l'inammissibilità: occorre verificare se abbia creato incertezza sull'atto, sulla sua provenienza o un concreto pregiudizio difensivo.
  • L'agente della riscossione è legittimato passivamente quando viene impugnato direttamente un atto da esso adottato, come l'iscrizione ipotecaria. Se la contestazione riguarda anche il merito del tributo, l'agente può chiamare in causa l'ente impositore, ma il contribuente non è necessariamente obbligato a convenire entrambi.
  • L'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria produce effetti soltanto rispetto ai crediti e alle cartelle effettivamente contestati e rientranti nella giurisdizione del giudice adito.
  • Il giudice non può cancellare integralmente un'ipoteca se essa garantisce anche crediti non contestati, non tributari o già riconosciuti validi: deve eventualmente ridurne l'estensione limitatamente ai crediti dichiarati insussistenti o illegittimi.
  • La prescrizione del credito e la carenza di adeguata indicazione dei presupposti della pretesa possono rendere illegittima la garanzia ipotecaria, ma devono essere valutate con riferimento alle singole cartelle e ai singoli crediti.

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