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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05894/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato, su concordamento delle parti, la pena di undici mesi di reclusione e 1.100 euro di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi lieve. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse indicato le ragioni per cui non era stata esclusa la punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè per quale motivo non fossero ravvisabili cause di proscioglimento immediato. La Corte ha rilevato che la censura era generica e comunque non ammissibile, perché non specificava elementi fattuali idonei a imporre una verifica sulle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e, soprattutto, sollevava questioni estranee ai motivi consentiti nel giudizio a seguito di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per il proscioglimento immediato; la Corte osserva che la doglianza non indica elementi fattuali specifici che rendano necessaria la verifica di eventuali cause di non punibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato dalla Corte come limite oggettivo ai motivi di ricorso proponibili avverso la sentenza di patteggiamento; le censure dedotte sono estranee al catalogo dei motivi consentiti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la quale è stata applicata la pena concordata, relativa alla detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; censure diverse da quelle consentite sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e supportata da concreti elementi fattuali idonei a far emergere una causa di non punibilità o di proscioglimento immediato.
  • In sede di controllo sulla sentenza di patteggiamento, non è sufficiente invocare in modo generico il vizio di motivazione per ottenere una verifica sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se mancano deduzioni puntuali sui fatti rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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