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Sentenza

Sentenza n. 2906/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: “1. – Del Regolamento recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”, approvato, ai sensi dell’art. 2, co. 3, della l. reg. Campania n. 11 del 2022, nella seduta del 27 giugno 2023, e, sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 12/7/2023; 2. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i pareri della I e della II Commissione Consiliare Permanente, di cui non si conoscono gli estremi e i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2025; per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202305855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Campania, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo l'opposizione della Regione al ricorso straordinario, ha riassunto il giudizio chiedendo l'annullamento del regolamento sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale. Con i primi due motivi ha dedotto l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 11 del 2022, sostenendo che essa avrebbe disciplinato un regolamento di delegificazione, senza fissare adeguate norme generali regolatrici della materia e senza prevedere l'emanazione del regolamento da parte del Presidente della Giunta regionale, in violazione dello Statuto regionale e degli artt. 97, 121 e 123 Cost. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, nonché degli artt. 97 Cost., 66 e 67 dello Statuto regionale, della legge regionale n. 24 del 2005 e degli artt. 2, 4, 14, 19 e 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, contestando l'attribuzione al Presidente del Consiglio regionale del potere di conferire incarichi dirigenziali di ogni livello. Con i motivi aggiunti ha dedotto l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 11 del 2022 e della legge regionale n. 8 del 2024, sul presupposto alternativo che il potere regolamentare in materia di organizzazione del Consiglio regionale trovasse fondamento nell'art. 38 dello Statuto e che la disciplina legislativa avesse invaso una materia riservata al regolamento consiliare. La Regione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse della federazione e la tardività dei motivi aggiunti, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, prescindendo dalle eccezioni di difetto di legittimazione e interesse e di tardività perché le domande erano infondate nel merito. Ha qualificato il regolamento impugnato non come regolamento di delegificazione della Giunta regionale, soggetto all'art. 56 dello Statuto, ma come atto di auto-organizzazione del Consiglio regionale, fondato sull'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta dall'art. 26, comma 2, dello Statuto. Ne consegue che l'art. 56, comma 4, dello Statuto, relativo ai regolamenti di delegificazione della Giunta, non era applicabile e non era necessaria né l'emanazione da parte del Presidente della Giunta né la previsione delle norme generali regolatrici proprie della delegificazione. La legge regionale n. 11 del 2022 è stata ritenuta norma ricognitiva e attuativa dell'autonomia consiliare; inoltre, l'art. 1 della legge fissava comunque criteri generali di organizzazione. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui, dopo la modifica dell'art. 121 Cost. operata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, la potestà regolamentare regionale non è rigidamente riservata alla Giunta, potendo lo Statuto regionale adottare diverse soluzioni organizzative. È stato quindi ritenuto manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità prospettato nei primi due motivi. Anche il terzo motivo è stato respinto: l'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone alle Regioni l'adeguamento ai principi statali, ma riconosce la loro autonomia statutaria e regolamentare; il rinvio operato dalla legge regionale n. 24 del 2005 opera nei limiti dello stesso art. 27. L'individuazione delle unità dirigenziali, anche di secondo livello, rientra nella macro-organizzazione e può essere disciplinata dall'ente nell'esercizio della propria autonomia; non è stata quindi ravvisata violazione della separazione tra indirizzo politico e gestione. I motivi aggiunti sono stati rigettati perché il fondamento del potere regolamentare non è l'art. 38 dello Statuto, bensì l'art. 26, comma 2. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, Statuto della Regione Campania

    autonomia organizzativa, amministrativa e contabile del Consiglio regionale

    Costituisce il fondamento statutario del potere di auto-organizzazione del Consiglio regionale e dell'adozione del relativo regolamento da parte dell'Ufficio di Presidenza.

  • art. 56, commi 1 e 4, Statuto della Regione Campania

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    Disciplina la potestà regolamentare della Giunta regionale e, al comma 4, i regolamenti di delegificazione; non si applica ai regolamenti di auto-organizzazione del Consiglio regionale.

  • art. 2 l.r. Campania n. 11/2022

    i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, trasmessi alle Commissioni consiliari per i pareri e approvati dal Consiglio regionale; il regolamento è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale

    È norma ricognitiva e attuativa dell'autonomia organizzativa consiliare, non disciplina un regolamento di delegificazione della Giunta.

  • art. 1 l.r. Campania n. 11/2022

    imparzialità, buon andamento, trasparenza, razionalizzazione organizzativa, contenimento della spesa, efficienza, efficacia, economicità e flessibilità

    Fissa criteri generali di organizzazione sufficienti a orientare la disciplina regolamentare del Consiglio regionale.

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

    Non impone alle Regioni l'integrale applicazione della disciplina statale, ma ne riconosce l'autonomia statutaria e regolamentare nel conformarsi ai principi fondamentali.

  • art. 4, comma 6, l.r. Campania n. 24/2005

    Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, si applicano all'ordinamento degli uffici regionali.

    Il rinvio al d.lgs. n. 165/2001 opera nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto, incluso il riconoscimento dell'autonomia regionale previsto dall'art. 27.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    È parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, ritenuti non violati dalla disciplina regionale degli incarichi dirigenziali.

  • art. 121, comma 4, Cost.

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    È richiamato tra i parametri costituzionali delle questioni prospettate, senza che il TAR ravvisi una violazione.

  • art. 123, comma 1, Cost.

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    È parametro del rapporto tra legge regionale e Statuto, ma non risulta violato perché la disciplina regionale è stata ritenuta conforme alla competenza organizzativa prevista dallo Statuto.

  • art. 121 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 1/1999

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    La soppressione del riferimento alla potestà regolamentare del Consiglio elimina la riserva costituzionale di competenza e rimette allo Statuto regionale la diversa allocazione del potere regolamentare.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    norma richiamata nel testo senza trascrizione integrale

    Ha consentito la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio davanti al TAR a seguito dell'opposizione regionale.

  • artt. 24 e 43 c.p.a.

    norme richiamate nel testo senza trascrizione integrale

    Costituiscono il fondamento processuale dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Il regolamento che disciplina l'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale, quando trova fondamento nell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta dallo Statuto al Consiglio, è un atto di auto-organizzazione consiliare e non un regolamento di delegificazione della Giunta regionale.
  • La disciplina statutaria dei regolamenti di delegificazione della Giunta regionale, compreso l'eventuale obbligo di emanazione da parte del Presidente della Giunta e la necessità di norme generali regolatrici della materia, non si applica ai regolamenti di auto-organizzazione del Consiglio regionale.
  • Dopo la modifica dell'art. 121 Cost. operata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, la potestà regolamentare regionale non è rigidamente riservata alla Giunta: lo Statuto regionale può distribuirla diversamente e attribuire poteri organizzativi anche a organi o uffici diversi dal Consiglio e dalla Giunta.
  • L'autonomia organizzativa del Consiglio regionale comprende anche la disciplina dell'assetto degli uffici e degli incarichi dirigenziali, inclusa l'individuazione delle strutture dirigenziali non apicali, trattandosi di profili di macro-organizzazione.
  • L'art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001 impone alle Regioni l'adeguamento ai principi della disciplina statale sul rapporto di lavoro pubblico, ma non ne determina l'applicazione integrale e inderogabile, lasciando spazio all'autonomia statutaria e regolamentare regionale.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda su una qualificazione normativa errata dell'atto impugnato e, una volta correttamente individuato il fondamento statutario del potere esercitato, non risultano violati i parametri costituzionali invocati.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAAtti amministrativi generali e linee guidaRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaFonti e atti normativiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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