Sentenza del 12/12/2017 n. 2531 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi da lavoro dipendente e assimilati - Capitali corrisposti da fondi pensione integrativi - Prestazioni erogate in forma di capitale - Diversità di situazioni - Criteri per l'applicazione delle ritenute fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava i criteri di tassazione applicati alla prestazione ricevuta in forma di capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione dei versamenti e a prevalente finalità previdenziale. In particolare, sosteneva che le somme dovessero essere distinte tra sorte capitale e rendimento, applicando alla prima la tassazione separata e al rendimento la ritenuta del 12,50%, con decorrenza e modalità diverse in base al periodo di maturazione degli importi.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lettera a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986, limitatamente alla sorte capitale. Sulle somme riferibili al rendimento si applica invece la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime della tassazione separata. La decisione riconosce quindi la necessità di distinguere le componenti della prestazione e il periodo di maturazione.
Norme richiamate
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
La data di entrata in vigore della disciplina della previdenza complementare costituisce il riferimento temporale per individuare il regime applicabile agli iscritti ai fondi pensione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lettera a)
Prevede il regime di tassazione separata applicabile, tra l'altro, alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e alle prestazioni aventi natura sostitutiva o integrativa.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17
Disciplina le modalità di applicazione della tassazione separata alle prestazioni individuate dalla normativa tributaria.
legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Stabilisce la ritenuta del 12,50% applicabile alle somme qualificate come rendimento della gestione del fondo, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 22 giugno 2011, n. 13642
Fissa il principio secondo cui la prestazione in capitale deve essere scomposta tra sorte capitale e rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, mentre dal 1° gennaio 2001 è soggetta integralmente a tassazione separata.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma di capitale, occorre distinguere la natura delle diverse componenti, in particolare sorte capitale e rendimento.
- Per i soggetti iscritti anteriormente alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 124/1993, il periodo di maturazione delle somme è determinante per individuare il regime fiscale.
- Gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono richiedere un trattamento differenziato: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente a tassazione separata, senza applicazione distinta della ritenuta sul rendimento.
- Per verificare la corretta tassazione è necessario ricostruire la composizione della prestazione, la data di iscrizione al fondo, il periodo di maturazione e la natura previdenziale o finanziaria della gestione.
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