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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 2531 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi da lavoro dipendente e assimilati - Capitali corrisposti da fondi pensione integrativi - Prestazioni erogate in forma di capitale - Diversità di situazioni - Criteri per l'applicazione delle ritenute fiscali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava i criteri di tassazione applicati alla prestazione ricevuta in forma di capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione dei versamenti e a prevalente finalità previdenziale. In particolare, sosteneva che le somme dovessero essere distinte tra sorte capitale e rendimento, applicando alla prima la tassazione separata e al rendimento la ritenuta del 12,50%, con decorrenza e modalità diverse in base al periodo di maturazione degli importi.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lettera a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986, limitatamente alla sorte capitale. Sulle somme riferibili al rendimento si applica invece la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime della tassazione separata. La decisione riconosce quindi la necessità di distinguere le componenti della prestazione e il periodo di maturazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    La data di entrata in vigore della disciplina della previdenza complementare costituisce il riferimento temporale per individuare il regime applicabile agli iscritti ai fondi pensione.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lettera a)

    Prevede il regime di tassazione separata applicabile, tra l'altro, alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e alle prestazioni aventi natura sostitutiva o integrativa.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17

    Disciplina le modalità di applicazione della tassazione separata alle prestazioni individuate dalla normativa tributaria.

  • legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Stabilisce la ritenuta del 12,50% applicabile alle somme qualificate come rendimento della gestione del fondo, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 22 giugno 2011, n. 13642

    Fissa il principio secondo cui la prestazione in capitale deve essere scomposta tra sorte capitale e rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, mentre dal 1° gennaio 2001 è soggetta integralmente a tassazione separata.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma di capitale, occorre distinguere la natura delle diverse componenti, in particolare sorte capitale e rendimento.
  • Per i soggetti iscritti anteriormente alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 124/1993, il periodo di maturazione delle somme è determinante per individuare il regime fiscale.
  • Gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono richiedere un trattamento differenziato: tassazione separata sulla sorte capitale e ritenuta del 12,50% sul rendimento.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati integralmente a tassazione separata, senza applicazione distinta della ritenuta sul rendimento.
  • Per verificare la corretta tassazione è necessario ricostruire la composizione della prestazione, la data di iscrizione al fondo, il periodo di maturazione e la natura previdenziale o finanziaria della gestione.

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