Cassazione Civile, Ordinanza n. 03855/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente previdenziale pubblico aveva partecipato a una selezione interna per la copertura di posti di categoria/livello C3 con decorrenza retroattiva indicata nel bando. In un primo momento era risultato vincitore; poi, a seguito dell'impugnazione proposta da altri concorrenti, l'ente aveva rettificato la graduatoria, revocando l'originaria attribuzione del livello C3 e riassegnando il livello solo da una data successiva. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio l'accertamento del diritto all'inquadramento C3 dalla data originaria e, inoltre, il pagamento di differenze retributive per il periodo intermedio in cui era stato temporaneamente collocato nel livello superiore. Il tribunale aveva respinto la domanda di inquadramento, ma aveva accolto quella di restituzione delle somme trattenute dall'ente; in appello erano state respinte entrambe le impugnazioni. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello applicato d'ufficio un CCNL non richiamato dalle parti né dal primo giudice; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto collettivo e del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che nel nuovo sistema di classificazione tutte le mansioni interne alla stessa area sono equivalenti e che non poteva presumersi lo svolgimento di mansioni superiori per il solo fatto dell'originaria e poi revocata attribuzione del livello C3; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale aveva posto a carico dell'ente l'onere di provare che il lavoratore non avesse svolto mansioni superiori nel periodo controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. Ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, reputando erronea la sentenza d'appello sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello logico: nel sistema delineato dal CCNL applicabile al pubblico impiego contrattualizzato, all'interno della stessa area le mansioni sono equivalenti e la progressione economica non equivale di per sé allo svolgimento di mansioni superiori; inoltre, non era corretto presumere l'esistenza di mansioni di maggior rilievo a partire da una data antecedente all'effettiva e legittima assegnazione del livello, fondata peraltro su una procedura poi travolta dall'autotutela. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore volta a ottenere le differenze retributive per il periodo anteriore alla valida attribuzione del livello C3. Le spese di lite sono state integralmente compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione, ma la censura su tale base è rimasta assorbita dall'accoglimento degli altri motivi
art. 6 CEDU
invocato in combinazione con l'art. 111 Cost.; non incide sull'esito finale
art. 1362 c.c.
richiamato per la censura sull'interpretazione del CCNL, ma il nodo decisivo è stato risolto in base al contenuto oggettivo della disciplina collettiva
art. 2697 c.c.
la Corte ha ritenuto errato porre a carico del datore di lavoro l'onere di provare fatti non rilevanti, poiché nel periodo controverso non poteva presumersi lo svolgimento di mansioni superiori
artt. 6, 9, 11, 12 e 13 CCNL 1.10.2007 (quadriennio 2006/2009) enti pubblici non economici
la contrattazione collettiva distingue le aree e stabilisce che, all'interno della stessa area, le mansioni sono equivalenti; la progressione economica interna non implica mansioni superiori
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
nel pubblico impiego contrattualizzato conta l'equivalenza delle mansioni nell'ambito dell'area di inquadramento; la differenza retributiva per qualifica superiore spetta solo nei casi previsti dalla disciplina applicabile e non per mere progressioni economiche interne
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per qualificare come norma di diritto la disciplina collettiva applicabile e il relativo sindacato di legittimità
art. 21-novies L. n. 241 del 1990
l'annullamento in autotutela della precedente attribuzione del livello ha travolto gli atti conseguenti
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001
evocato per evidenziare che la qualifica superiore, nel sistema novellato, deriva dal superamento delle procedure selettive previste dalla legge
art. 2103 c.c.
indicato come non applicabile al pubblico impiego contrattualizzato, dove prevale la disciplina speciale del d.lgs. n. 165 del 2001
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fase camerale del ricorso
art. 384, comma 2, c.p.c.
usato come base per la decisione nel merito senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva della classificazione per aree prevale nel definire se una mansione sia equivalente o superiore; all'interno della stessa area non può di regola parlarsi di mansioni superiori solo perché il lavoratore sia stato provvisoriamente o erroneamente collocato in un livello economico più alto.
- La progressione economica interna all'area ha natura retributiva e non implica, di per sé, assegnazione di mansioni diverse o superiori.
- Se un'originaria attribuzione di livello o di posizione deriva da un provvedimento poi legittimamente annullato in autotutela, vengono meno gli effetti favorevoli ad esso collegati per il periodo in cui l'atto era inefficace o non legittimamente operativo.
- Nel riparto dell'onere della prova non può essere richiesto al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di mansioni superiori quando, in base alla disciplina applicabile, la pretesa retributiva è giuridicamente incompatibile con la mera progressione economica interna.
- Quando la questione di diritto è già definita dalla disciplina collettiva e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito.
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