Sentenza n. 7077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7371/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale n. 315 del 7 novembre 2022, che ha accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 4/2008 e disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari del complesso immobiliare sito in Sorrento avevano impugnato in primo grado l'ordinanza di acquisizione, deducendo la necessità di rinnovare il procedimento repressivo, la rilevanza del tempo trascorso dall'ordine di demolizione, l'omessa comunicazione del verbale di sopralluogo, l'esistenza di interlocuzioni dirette a un accordo ex art. 11 l. 241/1990 e l'eliminazione parziale di alcuni manufatti. Respinto il ricorso dal TAR Campania, hanno appellato sostenendo che l'acquisizione fosse incompatibile con le demolizioni eseguite o avviate nell'ambito dell'esecuzione penale della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 330/2010; che il Comune avesse tacitamente consentito le demolizioni; che la consistenza materiale del compendio fosse mutata rispetto a quella descritta nell'ordinanza; che il TAR avesse erroneamente valutato la determina comunale del 7 dicembre 2018 relativa a un progetto di demolizioni programmate; e che l'atto fosse affetto da difetto d'istruttoria e sproporzione. Hanno inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della definizione di nuove domande di sanatoria presentate in base alla disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio: la presentazione di nuove domande di sanatoria non integrava una situazione eccezionale idonea a giustificare il differimento, alla luce delle esigenze di difesa, del giusto processo e della sua ragionevole durata. Nel merito ha respinto l'appello. Ha affermato che l'acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 è una sanzione autonoma il cui presupposto è l'inottemperanza all'ordine comunale di demolizione entro il termine di legge e che l'effetto acquisitivo si produce ex lege, mentre il provvedimento comunale ha carattere ricognitivo e dichiarativo. L'ordine di demolizione n. 4/2008 era rimasto ineseguito e il sopralluogo del 12 ottobre 2022 aveva constatato la permanenza di opere abusive. Le demolizioni invocate erano state avviate solo dal giugno 2023, dopo l'ordinanza di acquisizione del 7 novembre 2022, e non risultava che a quella data fosse stata realizzata una demolizione completa idonea a integrare l'ottemperanza; le attività successive non potevano eliminare retroattivamente l'inottemperanza già verificatasi. La mancata opposizione comunale alle demolizioni non equivaleva a rinuncia all'acquisizione, in assenza di un atto espresso o di un provvedimento che ne rimuovesse gli effetti. L'ordine amministrativo e quello penale operano su piani distinti: l'autodemolizione autorizzata dalla Procura poteva essere eseguita senza incidere sulla validità dell'acquisizione già perfezionata, considerato anche che il Comune non si era immesso nel possesso dell'area né aveva disposto la demolizione d'ufficio. La determina comunale del 7 dicembre 2018 non aveva dato luogo ad alcun accordo, mai sottoscritto né perfezionato; le trattative non potevano inoltre produrre effetti impeditivi del potere repressivo edilizio né fondare un affidamento tutelabile, data la natura indisponibile degli interessi pubblici coinvolti. È stato escluso il difetto d'istruttoria, poiché il provvedimento si fondava sul sopralluogo e sull'accertata inottemperanza e aveva natura vincolata e doverosa. Le demolizioni parziali non provavano l'integrale ripristino: il fabbricato F risultava trasformato in tettoia priva di titolo e permanevano ulteriori opere e sistemazioni non rimosse. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell’udienza deve fondarsi su ‘situazioni eccezionali’, che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti.
Il rinvio dell'udienza è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali, consistenti in gravi ragioni che incidano sulle esigenze fondamentali di difesa; la valutazione compete al giudice, che deve bilanciare tali esigenze con il giusto processo e la ragionevole durata.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il suo presupposto non è la realizzazione dell'opera abusiva, bensì la successiva inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine normativamente previsto.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una sanzione autonoma rispetto all'abuso originario, fondata sull'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto. L'effetto acquisitivo consegue ex lege e il provvedimento comunale che lo dichiara ha natura ricognitiva e dichiarativa.
art. 11 l. 241/1990
Dagli atti emerge che tale accordo non è mai stato sottoscritto né perfezionato.
Le interlocuzioni e le trattative non equivalgono a un accordo amministrativo perfezionato: occorre una manifestazione consensuale definitiva delle parti. Nel caso concreto, inoltre, le trattative non impedivano l'esercizio del potere repressivo edilizio.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è una sanzione autonoma rispetto all'abuso edilizio originario: il suo presupposto è l'inottemperanza all'ordine comunale di demolizione entro il termine di legge, l'effetto acquisitivo si produce ex lege e il provvedimento che lo dichiara è ricognitivo e dichiarativo.
- Le demolizioni successive al perfezionamento dell'acquisizione non eliminano retroattivamente l'inottemperanza che ne aveva determinato l'effetto acquisitivo; le demolizioni parziali non sono sufficienti quando non dimostrano l'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
- L'ordine di demolizione impartito dall'amministrazione e quello disposto dal giudice penale operano su piani distinti. L'esecuzione dell'ordine penale può proseguire dopo l'acquisizione amministrativa e non incide, di per sé, sulla validità degli effetti acquisitivi già maturati.
- La mancata opposizione dell'amministrazione a demolizioni successive non costituisce rinuncia all'acquisizione già perfezionata in assenza di un atto espresso o di un provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.
- Le trattative dirette a un accordo amministrativo non producono gli effetti propri dell'accordo se manca una manifestazione consensuale definitiva; in materia di repressione edilizia, tali interlocuzioni non impediscono l'esercizio del potere sanzionatorio né fondano, in quanto tali, un affidamento tutelabile.
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