Cassazione Civile, Ordinanza n. 22585/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, connesso a operazioni di finanziamento all'importazione e a anticipazioni su crediti commerciali. La società correntista contestava addebiti per interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, addebiti per insoluti e somme imputate all'estinzione di finanziamenti; deduceva inoltre la nullità per difetto di forma scritta dei contratti relativi ad alcune operazioni di finanziamento. A seguito dell'azione della banca per il saldo passivo del conto, il tribunale aveva rideterminato il saldo debitorio; la corte d'appello aveva ulteriormente ridotto l'importo, adottando una ricostruzione contabile basata sull'azzeramento del conto alla data del primo estratto disponibile. In cassazione la parte correntista ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 1832 c.c., violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per l'addebito di una somma per "titoli insoluti" ritenuto approvato per mancata contestazione dell'estratto conto; 2) violazione degli artt. 164, 112 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione agli addebiti per finanziamenti import e interessi anticipi divisa import, nonostante la dichiarata nullità dei contratti sottostanti, nonché per pretesa extrapetizione rispetto alle allegazioni; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 1827 c.c. per avere la corte ritenuto dovuta la restituzione delle somme finanziate alla banca anche senza specifica domanda restitutoria; 4) violazione degli artt. 1832 e 1827 c.c., 115 e 116 c.p.c. per l'azzeramento del conto in mancanza degli estratti completi sin dall'apertura del rapporto. La banca ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando a sua volta il criterio di azzeramento del saldo iniziale e deducendo l'esistenza di un riconoscimento di debito della correntista, con ulteriori motivi rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della correntista: quanto all'art. 1832 c.c., ha ribadito che la mancata contestazione dell'estratto conto comporta approvazione implicita delle operazioni annotate sotto il profilo contabile, ma non preclude contestazioni sulla validità del rapporto sottostante; ha poi ritenuto incensurabile l'accertamento di fatto della corte territoriale sulla legittimità degli addebiti per titoli insoluti. Sui finanziamenti import, ha osservato che la corte di merito aveva correttamente rilevato la mancata specificazione degli addebiti da espungere e che, in ogni caso, le somme erogate dovevano essere restituite alla banca, con riqualificazione della pretesa in termini di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., senza extrapetizione. Sul tema centrale della ricostruzione del saldo in presenza di estratti conto incompleti, la Corte ha aderito all'indirizzo più recente: quando manchino estratti intermedi e il primo estratto disponibile rechi un saldo a debito del cliente, in presenza di contrapposte domande di banca e correntista ciascuna parte resta onerata della prova della propria pretesa; se non vi sono elementi per ricostruire il periodo mancante né allegazioni idonee a rendere pacifica l'esistenza di un saldo diverso, è legittimo procedere all'azzeramento del saldo iniziale del primo estratto disponibile. Ha tuttavia dichiarato inammissibili, per genericità e difetto di specificità, le censure volte a sovvertire l'apprezzamento di merito sulla prova e sulla completezza della documentazione contabile. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 1832 c.c.
La mancata contestazione dell'estratto conto comporta approvazione implicita delle operazioni annotate quanto alla loro realtà contabile e fattuale; resta però salva la possibilità di contestare validità ed efficacia dei rapporti sottostanti e di dedurre errori, omissioni o duplicazioni formali.
art. 2697 c.c.
È richiamato per ribadire che l'onere della prova grava sulla parte che fa valere il proprio credito; non sussiste violazione quando il giudice valuta le prove offerte e attribuisce prevalenza ad alcune rispetto ad altre.
art. 115 c.p.c.
È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando effettua la valutazione comparativa del materiale probatorio ritualmente prodotto.
art. 116 c.p.c.
Rileva quale parametro della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice riqualifica giuridicamente la domanda sulla base dei medesimi fatti allegati, senza alterare petitum e causa petendi fattuali.
art. 2033 c.c.
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione della pretesa restitutoria come ripetizione di indebito, facendo applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo alle somme erogate in assenza di valido titolo formale.
art. 1827 c.c.
Richiamato nel contesto della ricostruzione del saldo del conto corrente e delle contestazioni sugli addebiti; non viene attribuita una portata autonoma decisiva rispetto ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio e di contabilizzazione del rapporto.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la specificità delle allegazioni e la struttura della domanda, ma senza accoglimento delle doglianze.
art. 99 c.p.c.
Richiamato per sostenere il divieto di pronuncia oltre la domanda, ma la censura è stata respinta perché la corte di merito si è limitata a riqualificare giuridicamente i fatti dedotti.
art. 1988 c.c.
Invocato dalla banca per sostenere l'efficacia di un riconoscimento di debito, ma il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di trascrizione del contenuto del documento.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché privo di specificità e di adeguata riproduzione del contenuto del documento invocato.
Massime di principio
- La mancata contestazione dell'estratto conto bancario nel termine di legge comporta approvazione implicita delle operazioni annotate sotto il profilo contabile, ma non impedisce di contestare la validità o efficacia del rapporto sottostante né di denunciare errori formali, omissioni o duplicazioni.
- In presenza di estratti conto incompleti, se il primo estratto prodotto reca un saldo iniziale a debito del cliente e vi sono contrapposte domande di banca e correntista, ciascuna parte resta onerata della prova della propria pretesa; in difetto di elementi idonei a ricostruire il periodo mancante, è legittimo assumere quel saldo come base di partenza e procedere all'azzeramento per la successiva rielaborazione.
- La banca che agisce per il saldo del conto deve fornire prova adeguata del proprio credito mediante la produzione della documentazione contabile necessaria; tuttavia, quando la prova sia parziale ma sufficiente a consentire la ricostruzione del rapporto per il periodo documentato, il giudice può fondare la decisione su tale ricostruzione senza imporre un rigetto automatico della domanda.
- La riqualificazione giuridica della domanda da parte del giudice non integra extrapetizione se resta immutato il nucleo fattuale dedotto in giudizio e se la decisione si fonda sugli stessi fatti allegati dalle parti.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o che si limitino ad affermazioni generiche, senza specifica trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti.
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