Cassazione Civile, Ordinanza n. 09522/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la tassazione delle somme erogate in forma capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale spettanti a un ex dirigente Enel. Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF trattenute dal sostituto d'imposta, sostenendo in via principale l'esenzione e, in subordine, l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla parte qualificabile come rendimento del capitale, ai sensi della disciplina richiamata dagli artt. 42, comma 4, d.P.R. 917/1986 e 6 l. 482/1985. Dopo una prima fase processuale con cassazione con rinvio, la CTR aveva riconosciuto il rimborso limitatamente a una somma calcolata dal consulente tecnico sulla base della redditività del patrimonio Enel e del tasso di rendimento (ROI), ritenendo che la residua parte della prestazione costituisse rendimento assoggettabile all'aliquota ridotta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato dalla Corte, poiché aveva applicato l'aliquota del 12,50% senza accertare che le somme derivassero effettivamente da un rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, e aveva confuso tale rendimento con la mera redditività attuariale del patrimonio dell'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il giudice del rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto vincolante già fissato nella precedente cassazione con rinvio, poiché aveva qualificato come "rendimento" una componente determinata sulla base della redditività del patrimonio dell'Enel e di calcoli attuariali, senza accertare la necessaria provenienza delle somme da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, escludendo il diritto al rimborso richiesto. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 63 d.lgs. 546/1992
Richiamato per censurare il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione.
art. 384 c.p.c.
La Corte ribadisce il vincolo del giudice di rinvio ad attenersi al principio di diritto enunciato in cassazione.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati dal contribuente per sostenere, in via principale, l'applicazione della tassazione separata alla prestazione.
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dal contribuente in combinato con l'art. 6 l. 482/1985 per sostenere la tassazione agevolata della parte qualificabile come rendimento.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
La Corte ne conferma l'applicabilità limitata alle somme costituenti rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
d.lgs. n. 124 del 1993
Usato come discrimine temporale per individuare gli iscritti a fondi previdenziali complementari aziendali rilevanti ai fini del regime tributario.
Cass., Sez. Un., n. 13642 del 2011
È il precedente nomofilattico richiamato: per le prestazioni in capitale dei fondi previdenziali integrativi, il regime agevolato riguarda solo il rendimento netto del capitale, mentre la sorte capitale segue la tassazione separata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può fondare la decisione su una nozione diversa, anche solo implicitamente, rispetto a quella fissata nella sentenza rescindente.
- In materia di prestazioni in capitale di fondi previdenziali complementari aziendali, l'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente alla parte della somma che costituisce rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la restante parte segue il regime ordinario o di tassazione separata.
- Il "rendimento" fiscalmente rilevante non coincide con una mera redditività attuariale del patrimonio dell'ente o con il risultato di calcoli interni di riparto, ma richiede la prova di concreti investimenti sul mercato e del relativo risultato economico.
- Quando il contribuente chiede il rimborso di ritenute asseritamente indebitamente operate, l'onere di dimostrare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole grava su di lui.
- Se il giudice di rinvio accerta le somme solo in base a criteri attuariali o alla redditività complessiva del patrimonio dell'ente, senza verificare l'effettiva imputazione a investimenti di mercato, viola il principio di diritto già fissato in cassazione.
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