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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 3378 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso concerneva la validità delle notifiche di due cartelle di pagamento e del conseguente preavviso di fermo amministrativo: P.R. aveva impugnato il preavviso di fermo sostenendo che le cartelle poste a base del provvedimento erano state notificate irregolarmente mediante il rito degli "irreperibili" al domicilio fiscale risultante in anagrafe, mentre Equitalia era a conoscenza del domicilio di fatto del contribuente (dove aveva già notificato altre cartelle). Equitalia ha invece dedotto la regolarità delle notifiche presso il domicilio fiscale e ha posto rilievo alla certificazione anagrafica e alle relate di notifica attestanti l'irreperibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano accolto il ricorso del contribuente per l'invalidità delle notifiche delle cartelle. La Cassazione ha ritenuto infondati i vari motivi di doglianza (tra cui la pretesa efficacia esclusiva dei dati anagrafici, la presunta probatività assoluta delle relate e della certificazione anagrafica e la doglianza sulla motivazione), osservando che le risultanze processuali dimostravano la precedente conoscenza da parte della concessionaria dell'indirizzo di fatto del contribuente e che la notificazione per irreperibilità è legittima solo dopo ricerche effettive e comprovate. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    La notificazione mediante deposito e affissione per i destinatari "irreperibili" presuppone che nell'ambito del comune non si rinvengano l'effettiva abitazione, ufficio o azienda; richiede ricerche diligenti e non può fondarsi solo su un certificato anagrafico.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Normativa di riferimento sulle procedure esecutive/di riscossione cui si è fatto richiamo nel contestare la validità degli atti di riscossione notificati.

  • Codice civile, art. 2700

    Riferimento all'autenticità/probatività di atti pubblici; la sentenza rileva tuttavia che le attestazioni anagrafiche o le relate hanno valore probatorio ma possono essere superate da elementi di fatto comprovanti il domicilio di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 143

    Le formalità previste per le notificazioni alle persone irreperibili richiedono ricerche effettive e la specifica indicazione di tali ricerche nell'atto di notificazione; non è sufficiente il solo certificato anagrafico.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Fondamenti della censura in cassazione: violazione di norme di diritto e omissione/insufficiente motivazione. La Corte ricorda i limiti di alcuni motivi di cassazione (e, dopo la riforma, l'impossibilità di dedurre in cassazione il mero vizio di insufficienza della motivazione quale autonomo mezzo di doglianza).

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove: la Corte chiarisce che non è censurabile in cassazione la diversa valutazione di prove fatta dal giudice di merito salvo violazioni gravi del principio della libera e prudente valutazione.

  • Costituzione, art. 111

    Principio generale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; tuttavia la riforma limitativa dell'art. 360 c.p.c. incide sulla deducibilità in cassazione dei vizî di motivazione.

  • D.L. n. 83/2012, art. 54 conv. L. n. 134/2012

    Riforma dell'art. 360 c.p.c. che ha ridotto le ipotesi deducibili in cassazione, rendendo inammissibili i ricorsi basati sul mero vizio di insufficiente motivazione.

Massime di principio

  • La notificazione di atti tributari mediante il rito degli "irreperibili" è legittima solo dopo che siano state compiute ricerche effettive e diligenti nel comune di domicilio fiscale: il mero certificato anagrafico che indica trasferimento non sostituisce l'obbligo di ricerca.
  • Le attestazioni contenute nelle relate di notifica e le certificazioni anagrafiche possiedono valore probatorio, ma possono essere superate da elementi di fatto (es. precedenti notifiche effettuate al diverso domicilio di fatto) che dimostrino la conoscenza da parte del notificante dell'indirizzo effettivo del destinatario.
  • Se il concessionario o l'ufficio di riscossione è già a conoscenza di un domicilio di fatto diverso da quello anagrafico, è tenuto a notificare al domicilio effettivo; l'uso della procedura per irreperibilità in tali casi può rendere invalide le notifiche.
  • In sede di cassazione non sono più ammissibili, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., le censure fondate esclusivamente sull'insufficienza o sulla contraddittorietà della motivazione; va indicato un fatto storico omesso o una violazione di norma deducibile.
  • Chi impugna deve contestare con precisione gli elementi decisivi già in primo grado: omissioni processuali o mancanza di specifiche contestazioni sui fatti ostacolano il successo in sede di appello o cassazione.

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