Cassazione Civile, Ordinanza n. 24352/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a precedenti cartelle per un importo complessivo di euro 157.610,27. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso; l'amministrazione aveva proposto appello, ma la CTR della Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'impugnazione, perché eseguita presso il domicilio originariamente eletto in primo grado anziché presso il domicilio successivamente comunicato in variazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 546/1992. In cassazione, l'ente della riscossione ha dedotto la violazione degli artt. 121, 131, 156, 157, 160 e 161 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente una notifica che, al più, sarebbe stata nulla e comunque sanata dalla costituzione del destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il vizio relativo al luogo in cui è eseguita la notificazione dell'appello non incide sull'esistenza della notificazione, ma integra una nullità sanabile, anche quando l'atto sia notificato presso un domicilio non più attuale o diverso da quello del procuratore costituito. Ha inoltre ribadito che la nullità è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione della parte destinataria, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio, e che la costituzione non può considerarsi tardiva perché la nullità impedisce la decorrenza del termine. Conseguentemente, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 121 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con riferimento alla disciplina delle nullità e della regolarità degli atti processuali.
art. 131 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina degli atti processuali.
art. 156 c.p.c.
utilizzato per affermare che il vizio di notificazione, quando l'atto esiste come notificazione, integra una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo o per costituzione della parte.
art. 157 c.p.c.
richiamato per la sanabilità delle nullità della notificazione e per la loro deducibilità secondo le regole processuali.
art. 160 c.p.c.
richiamato per delimitare i casi di nullità della notificazione rispetto alla sua inesistenza.
art. 161 c.p.c.
richiamato per la disciplina degli effetti delle nullità sugli atti processuali successivi.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione, cioè la nullità della sentenza o del procedimento.
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
norma sulla comunicazione della variazione del domicilio eletto nel processo tributario; il luogo di notificazione erroneamente utilizzato dalla CTR era quello originariamente eletto in primo grado anziché quello comunicato in variazione.
art. 291 c.p.c.
richiamato quale rimedio alla nullità della notificazione mediante rinnovazione dell'atto, anche su ordine del giudice.
Cass., sez. un., 14916/2016
richiamata per il principio secondo cui l'inesistenza della notificazione ricorre solo in mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio.
Cass. 26544/2024
richiamata a sostegno del principio per cui l'erronea individuazione del luogo di notificazione integra nullità e non inesistenza.
Cass. 10500/2018
richiamata in continuità con il principio della sanabilità della nullità della notificazione.
Cass. 10696/2002
richiamata in tema di nullità della notificazione per errore sul luogo di esecuzione.
Cass. 4216/2026
richiamata per affermare che la notifica dell'impugnazione a soggetto diverso dal procuratore costituito non determina inesistenza ma nullità sanabile.
Cass. 24450/2017
richiamata in tema di nullità della notificazione dell'impugnazione e sua sanatoria.
Cass. 15236/2014
richiamata sul medesimo principio di sanabilità della notificazione irregolare.
Cass., sez. un., 14539/2001
richiamata per affermare che la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine per impugnare, escludendo la tardività della costituzione.
Cass., sez. un., 5785/1994
richiamata per il principio secondo cui la costituzione della parte, anche solo per eccepire la nullità, sana il vizio della notificazione con effetto ex tunc.
Cass. 10119/2006
richiamata a supporto del medesimo effetto sanante della costituzione.
Cass. 13667/2007
richiamata sullo stesso principio di sanatoria della nullità della notificazione.
Cass. 6470/2011
richiamata in continuità con la giurisprudenza sulla sanatoria della nullità per costituzione del destinatario.
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio; se un atto qualificabile come notificazione esiste, i suoi vizi ricadono nella nullità e non nell'inesistenza.
- L'errore nell'individuazione del luogo di notificazione, anche se il luogo non è più collegato al destinatario o non corrisponde al domicilio attuale eletto, non determina inesistenza della notificazione ma soltanto nullità sanabile.
- La nullità della notificazione è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione del destinatario, anche se effettuata esclusivamente per eccepire il vizio, e tale costituzione non è tardiva perché la nullità impedisce la decorrenza del termine di impugnazione.
- La notificazione irregolare dell'impugnazione può essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; in alternativa, la sanatoria opera per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della parte intimata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24283/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24285/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24287/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24288/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24290/2026 del 31/07/2026
- ordinanza_civile · 31 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24296/2026 del 31/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →