Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.98 del 5 febbraio 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di €500,00, oltre interessi o rivalutazione, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero all'obbligo derivante dalla sentenza n. 98 del 5 febbraio 2025 del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto al pagamento di €500,00, riferiti agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfacimento. La ricorrente ha evidenziato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendone l'infondatezza. Successivamente la ricorrente ha comunicato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere, insistendo per le spese in ragione della soccombenza virtuale dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato civile. Non è stata quindi adottata alcuna misura di ottemperanza né è stata nominata un commissario ad acta. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'avvenuto adempimento successivo alla proposizione del ricorso giustificasse la condanna del Ministero. Le spese sono state liquidate in €200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento o un comportamento dell'amministrazione idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato quale disposizione che prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, all'obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: se il ricorso era stato reso necessario dall'inerzia dell'amministrazione e l'adempimento è intervenuto successivamente alla sua proposizione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.