Cassazione Penale, Sentenza n. 26817/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rapisarda impugnava la condanna per i reati di minaccia aggravata (capo A - art. 612 c.p.) e danneggiamento (capo B - art. 635 c.p.) contestando: 1) la valutazione della prova e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (violazione art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione), con particolare rilievo sulla costituzione di parte civile e sui pessimi rapporti personali; 2) la violazione di legge per aver computato in continuazione il reato di minaccia oltre al danneggiamento, mentre la giurisprudenza indica che, se le minacce sono contestuali al danneggiamento, esse sono assorbite (art. 635 c.p. e art. 84 c.p.), rendendo indebito l'aumento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (critica generica della valutazione dell'art. 192 c.p.p.) e ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la minaccia (capo A) fosse assorbita nel reato complesso di danneggiamento di cui all'art. 635, primo comma, c.p., pertanto ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al reato di minaccia e ha eliminato la relativa porzione di pena (un mese), riducendo la pena complessiva da sette a sei mesi di reclusione per il reato residuo di danneggiamento. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sui criteri di valutazione delle prove; la Corte ricorda che la deduzione generica di violazione di tale norma in Cassazione è spesso inammissibile e che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché la loro attendibilità sia adeguatamente motivata
art. 612 cod. pen.
Delitto di minaccia; contestato come capo A ma ritenuto dalla Corte assorbito nella fattispecie complessa di danneggiamento quando la minaccia è contestuale
art. 635 primo comma cod. pen.
Fattispecie di danneggiamento (nell'interpretazione post-novella considerata reato complesso che include, come elemento costitutivo, la minaccia quando essa è contestuale), alla quale è stata ricondotta la condotta dell'imputato
art. 84 cod. pen.
Disciplina dei reati complessi e assorbimento di un reato nell'altro: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 84 per escludere l'aumento di pena in continuazione quando la minaccia è componente del reato di danneggiamento
art. 81 cod. pen.
Norma sull'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ha escluso la sua applicazione rispetto al reato satellite (minaccia) in quanto assorbito nel reato complesso
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sull'ammissibilità dei motivi di cassazione (limiti di censura sulla motivazione): la Corte sottolinea che alcuni motivi (es. violazione art. 192 c.p.p.) possono essere inammissibili se generici
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di principio nella giurisprudenza citata sul limite delle doglianze connesse alla motivazione; non modificano la valutazione concreta dei fatti nel caso di specie
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate e coerenti, e la Corte deve motivare in modo penetrante se si fonda esclusivamente su tali dichiarazioni
- Un motivo di cassazione generico che si limiti a invocare la violazione dell'art. 192 c.p.p. senza specificare i vizi non è ammissibile
- Se la minaccia è contestuale alla condotta di danneggiamento e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 635 c.p. come reato complesso, la minaccia è assorbita e non può dar luogo ad aumento di pena in continuazione (esclusione dell'applicazione dell'art. 81 c.p. e applicazione dell'art. 84 c.p.)
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una violazione di legge emendabile non dedotta in appello quando tale vizio emerge chiaramente dal capo di imputazione e dalla ricostruzione dei fatti senza bisogno di ulteriori accertamenti
- In caso di errore nel calcolo della pena derivante dall'errata applicazione dell'istituto della continuazione, la Corte può eliminare la porzione di pena eccedente e rideterminare la sanzione in favore dell'imputato (principio di favor rei)
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