Sentenza n. 63/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro, n. 107/2024 pubblicata il 06/05/2024, notificata in forma esecutiva in data 09/05/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di RAO MARIO dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio economico della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro, n. 107/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero il pagamento di euro 2.500,00, corrispondenti al beneficio annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dal giudicato prima della decisione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata perché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha integralmente adempiuto al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, poiché il comportamento successivo non elimina la soccombenza virtuale collegata alla necessità di instaurare il giudizio.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto presuppone che l'amministrazione abbia dato esecuzione a quanto stabilito dal titolo giudiziale oggetto del giudizio di ottemperanza.
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