Sentenza del 16/02/2018 n. 3821 - Corte di Cassazione
Imposta di registro- Agevolazioni ed esenzioni - legge 604/1954 - Coltivazione del fondo - Presupposto - Ammissibilità dell'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato terreni agricoli beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 604 del 1954 per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina. L'Amministrazione aveva recuperato la maggiore imposta di registro perché, dopo l'acquisto, i terreni risultavano concessi in affitto e non direttamente coltivati dagli acquirenti. I contribuenti sostenevano che la denuncia del contratto di affitto fosse stata presentata erroneamente dall'affittuario e che essi si fossero tempestivamente attivati per ottenere la liberazione dei fondi e iniziarne la coltivazione diretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decadenza dalle agevolazioni fiscali. Ha affermato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, anche quando il fondo sia inizialmente affittato, il contribuente deve porre in essere dopo l'acquisto un'attività concreta, tempestiva, diligente e univocamente diretta alla coltivazione personale. Nel caso concreto, la nuova denuncia di affitto da parte dell'affittuario, successiva all'acquisto, non era stata adeguatamente chiarita né contrastata dai contribuenti e la dedotta rinuncia anticipata alla conduzione non era stata provata. I ricorrenti sono stati condannati a pagare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro per spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente [...] il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.
La norma è stata interpretata nel senso che il beneficiario deve coltivare direttamente il fondo e, se al momento dell'acquisto il terreno è affittato, deve comunque attivarsi con la massima diligenza per iniziare la coltivazione entro un termine ragionevole. La concessione o la prosecuzione dell'affitto, non adeguatamente giustificata e documentata, può comportare la decadenza.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 2
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando l'acquirente [...] sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra.
La disposizione individua i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alle agevolazioni, tra cui la qualità del soggetto come coltivatore e l'idoneità del fondo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1
Richiamato quale fondamento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Legge 3 maggio 1982, n. 203
Richiamata dai contribuenti in relazione alla proroga dei contratti agrari; tuttavia, nel caso concreto, tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere la responsabilità dei contribuenti, perché non risultava provata una condotta diligente e tempestiva diretta a ottenere la disponibilità del fondo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le censure riguardavano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha escluso entrambi i vizi, rilevando che i ricorrenti miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a seguito del suo rigetto.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, in quanto eccezionali, sono interpretate restrittivamente e non possono essere estese a situazioni non chiaramente comprese nella legge.
- Per conservare un'agevolazione collegata alla coltivazione diretta, non basta dichiarare l'intenzione di coltivare: occorre dimostrare atti concreti, tempestivi e coerenti con tale finalità.
- Se il fondo acquistato è affittato, il contribuente deve documentare ogni iniziativa per ottenere il rilascio e l'effettiva disponibilità del terreno, inclusi disdette, comunicazioni, accordi e richieste agli uffici competenti.
- Gli eventuali errori o comportamenti dell'affittuario possono essere imputati al contribuente se, dopo l'acquisto, egli non li corregge o non li chiarisce prontamente davanti all'Amministrazione.
- La prova della diligenza deve essere raccolta e conservata dal contribuente; in assenza di documentazione, la mera allegazione di una rinuncia o di un errore formale difficilmente evita la decadenza.
- Fatti sopravvenuti oggettivi e non imputabili al contribuente possono escludere la decadenza, ma solo quando sia dimostrata una condotta diligente e tempestiva per adempiere ai requisiti dell'agevolazione.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, salvo effettivi vizi giuridici o motivazionali nei limiti previsti dalla legge.
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