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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15633/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

L'avvocato aveva svolto attività di difesa d'ufficio in un procedimento penale e, ottenuta la liquidazione del compenso professionale dal Tribunale di Roma, si era visto negare il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per tentare il recupero del credito nei confronti dell'assistito. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che tali esborsi debbano essere riconosciuti nella procedura di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio quando il recupero presso il debitore sia risultato infruttuoso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura di definizione in camera di consiglio

    viene richiamato solo quale base procedurale della proposta del relatore e della decisione camerale

  • art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002

    è invocato come norma che disciplina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio e il riconoscimento delle relative voci di spesa

  • art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002

    è invocato come norma che, insieme all'art. 82, giustifica il rimborso delle spese sostenute per il recupero infruttuoso del credito

Massime di principio

  • Il difensore d'ufficio ha diritto, nella liquidazione del proprio compenso, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per le attività di recupero del credito verso l'assistito quando tali attività siano risultate infruttuose.
  • Il tentativo infruttuoso di recupero del credito non costituisce un costo rimesso definitivamente a carico del professionista, ma un presupposto necessario per potersi rivolgere all'Erario per la liquidazione delle relative voci.
  • Quando il giudice di merito esclude tali poste di spesa in contrasto con il principio sopra indicato, la decisione è censurabile per violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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