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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 807 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano una serie di ruoli esattoriali conosciuti tramite visure, sostenendo di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti, tra cui avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, e deducendo ulteriori vizi relativi alle notifiche, alla conformità delle copie, alla prescrizione e alla legittimità degli atti notificati. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inoltre contestato la decisione con cui erano stati accolti i ricorsi di Y e Z, producendo in appello la documentazione delle notifiche e degli atti presupposti.

La decisione

L'appello di XYZ S.a.s. e X è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi e per la proposizione di eccezioni nuove. La sentenza di primo grado è stata confermata nei loro confronti, poiché risultavano documentate le notifiche degli atti presupposti, alcune cartelle erano già state impugnate o pagate, le sottoscrizioni non erano state contestate mediante querela di falso, le notifiche PEC non erano state oggetto di contestazione specifica e per alcuni ruoli risultava interrotta la prescrizione. L'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è stato invece accolto: la produzione documentale in appello ha dimostrato anche per Y e Z la regolare notifica degli atti e la tardività o ripetitività dei ricorsi. I ricorsi di Y e Z sono stati quindi respinti. Le spese sono state integralmente compensate tra Y, Z e gli enti; XYZ S.a.s. e X sono stati condannati a pagare le spese del grado, liquidate in 2.600 euro all'Agenzia delle entrate e 3.400 euro all'Agente della riscossione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992

    L'atto d'appello deve contenere motivi specifici.

    L'appello deve individuare con precisione i capi della sentenza contestati e proporre argomentazioni idonee a confutare il percorso logico seguito dal giudice di primo grado. La mera riproposizione generica delle difese precedenti non è sufficiente quando la sentenza impugnata contiene una motivazione analitica.

  • Art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992

    In appello non possono proporsi domande nuove e non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Le eccezioni non sollevate in primo grado, salvo quelle rilevabili d'ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in appello.

  • Art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992

    Il giudice d'appello può disporre nuove prove ritenute necessarie ai fini della decisione.

    La norma ha consentito all'Agente della riscossione di produrre in appello la documentazione necessaria a colmare la carenza probatoria rilevata dal primo giudice, comprese le notifiche e gli atti presupposti.

  • Art. 15, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato per la liquidazione e la riduzione delle spese processuali dovute all'Agenzia delle entrate.

  • Articoli 342 e 434 c.p.c.

    Sono stati richiamati, unitamente alla giurisprudenza di legittimità, come riferimento interpretativo per il requisito di specificità dei motivi di appello.

Massime di principio

  • Un appello tributario deve contestare in modo puntuale le singole ragioni della sentenza impugnata, indicando quale decisione alternativa si chiede e perché. La ripetizione generica delle difese di primo grado può comportare l'inammissibilità.
  • Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; le questioni devono quindi essere formulate tempestivamente già nel primo grado.
  • La contestazione della notifica deve essere specifica: non è generalmente sufficiente negare genericamente la ricezione o la conformità della copia, soprattutto quando l'ente deposita ricevute PEC, relata, avvisi di ricevimento o altri documenti probatori.
  • La semplice contestazione della firma apposta su una relata o su un avviso di ricevimento può non bastare; quando si mette in discussione l'autenticità di una sottoscrizione avente valore di atto pubblico, può essere necessaria la querela di falso.
  • La produzione documentale in appello può consentire all'ente della riscossione di colmare una lacuna probatoria del primo grado, nei limiti previsti dalla disciplina processuale e purché i documenti siano rilevanti per la decisione.
  • Un ricorso contro un estratto di ruolo può essere tardivo quando il contribuente aveva già ricevuto o impugnato gli atti presupposti, oppure quando tali atti sono stati oggetto di precedenti giudizi definiti.
  • Per valutare la prescrizione occorre verificare gli atti interruttivi e la loro cronologia; precedenti notifiche, giudizi o pronunce possono interrompere o comunque incidere sul decorso del termine.
  • La contumacia dell'ente in primo grado può incidere sulla regolazione delle spese, anche se l'ente riesce successivamente a dimostrare in appello la fondatezza della pretesa.

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